lunedì 16 luglio 2007

Inducement e collocamenti obbligazionari



La nuova direttiva Mifid con riferimento all'inducement,cioè gli incentivi pagati all'intermediario da un soggetto diverso dal cliente, pone dei seri interrogativi sull'operatività dei collocamenti(in particolare modo obbligazionari)e le loro implicazioni "a cascata" sulle gestioni e negoziazione titoli.Facciamo un esempio:

ATTUALMENTE(pre Mifid) un collocamento di un titolo obbligazionario o simile(famosi certificates) rende in termini di commisssioni di collocamento dal soggetto "collocatore" al venditore(banca o sim) una percentuale dal 3% in giù a seconda della struttura sottostante. E' facilmente intuibile che tali commissioni sono diventate fondamentali sotto il profilo economico delle strutture di investimento e si "ribaltano" negativamente sul pricing futuro del cliente.In parole povere la clientela dovrà aspettare un certo periodo di tempo per vedere recuperata il "gap" negativo iniziale dei tre o meno punti percentuali;se è fortunata(la clientela) dall'avverarsi della propria scommessa finanziaria tale tempo diminuirà.

IN FUTURO la Mifid interpreta che le commissioni percepite dall'intermediario" fuori" dalla relazione con il cliente DEVONO essere espressamente comunicate al cliente stesso e DEVONO migliorare il servizio reso.In caso contrario saranno vietate. Già il fatto della pubblicazione dovrebbe portare a una riduzione di comportamento perchè potrebbe rivelarsi un danno d'immagine dell'investitore nei confronti del cliente stesso.E' chiaro il messaggio del legislatore:si costringe l'intermediario a una maggiore trasparenza iniziale di comportamento tale da prevenire (dopo) situazioni che possano pregiudicare il risultato dell'investimento finale del cliente(che difficilmente recepisce immediatamente cosa stà acquistando).

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