sabato 30 giugno 2007

Mifid e i risparmiatori- La class action





In fondo ce lo potevamo aspettare......anche la class action è inclusa nella Mifid.Dalle prime anticipazioni sul recepimento della normativa Mifid da parte del Tesoro si può "estrapolare" il seguente concetto:



"Le associazioni dei consumatori sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento,servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio".


Mi è un pò difficile affrontare l'argomento in quanto operatore del settore e allo stesso tempo consumatore, anche se per la categoria Mifid potrei essere catalogato tra investitori professionali. Partendo da questa ultima considerazione vorrei fare il punto della situazione: la Mifid impone ,come già affrontato sul blog/newsletter,dei "paletti" più precisi circa la classificazione della clientela proprio per definire "a monte" del processo di investimento le responsabilità dell'impresa bancaria nella determinazione del tipo di cliente; a parere mio questa NON è una rigidità burocratica fine a se stessa ,ma un modo per tutelare consapevolmente ambedue le parti cioè "io impresa di investimento classifico il signor Rossi come cliente retail con propensione di investimento a basso rischio perciò NON potrò offrirgli servizi di investimento speculativi o quant'altro e sarà a mio rischio e pericolo; io signor Rossi se insisto nel voler acquistare strumenti speculativi anche se non sono esperto lo faccio a mio rischio e pericolo in quanto sono stato avvertito e debitamente classificato come investitore NON esperto e NON professionale(e lo DEVO scrivere o farmi riclassificare diversamente). A questo punto la class action può essere introdotta come giusto arbitrato collettivo (vedi esempio americano-anche se talvolta usato in maniera spropositata-) e meno costoso della causa individuale, ma penso che con una politica aziendale (delle imprese di investimento) di corretta predisposizione, e di educazione dei propri dipendenti preposti all'intervista della clientela, dei test di adeguatezza e appropriatezza si possano evitare in futuro numerosi problemi riscontrati per esempio in Italia in un recente passato(vedi Argentina,Cirio-il caso Parmalat è più complicato-).

martedì 26 giugno 2007

London Stock Exchange e Borsa Italiana-allenza per la Mifid










L'alleanza tra Borsa Italiana e LSE crea i presupposti per una competizione sempre più "serrata" tra mercati regolamentati e futuri Mtf(Torquoise). E' opprtuno portare qualche numero ,come già ,per onor di cronaca, illustrato da qualche autorevole quotidiano:
- capitalizzazione complessiva 5,6 miliardi di euro
-3.571 società quotate
-una piattaforma di trading integrato (quella nuovissima della LSE)
-mini borse per Pmi (Aim inglese+Expandi italiano+Mac italiano)
-il 40% dei volumi attuali di borsa italia sono di provenienza "estera"
-costo di trading+post trading unitario per contrattazione su Borsa Italia= 1 euro
-costo di trading+post trading unitario per contrattazione su Lse=2,5 euro
Da questi ultimi due numeri potrebbe sembrare uno svantaggio competitivo l'unificazione dei costi per un utente italiano con un eventuale livellamento al rialzo dei costi globali.Ma la mia idea è che una maggiore apertura delle contrattazioni di azioni italiane su un circuito fondamentale come quello inglese potrebbe favorire la presenza di nuovi investitori (tipo pension funds inglesi e americani-anche se attualmente la loro presenza c'è già).Inoltre "resta da giocare" anche la questione Mts che risentirà necessariamente ,a livello di management,di un cambio di poltrone determinato dalle nuove compagini azionarie.Anche in questo caso possiamo tranquillamente affermare che la Mifid NON lascerà indifferenti gli operatori finanziari (non a caso si parla di "tsunami" di regole).




domenica 24 giugno 2007

Mifid e conflitto di interessi





L'articolo 18 della direttiva 2004/39/CE (Mifid) è ,a mio parere, uno dei punti più importanti e più difficili da superare. La materia è stata ampiamente discussa anche negli anni passati e la precedente normativa sul "market abuse" sui mercati non ha in ogni caso tolto ogni dubbio in ordine al conflitto di interessi che può insorgere,all'interno dell'impresa di investimento, tra dirigenti,dipendenti e i clienti al momento della prestazione di un servizio di investimento o accessorio. E' altresì fuori di dubbio, che il pericolo maggiore ,è quello nel quale l'impresa di investimento possa nuocere direttamente all'interesse del cliente stesso nell'ambito della prestazione del servizio. Faccio un esempio che fino a oggi è stato sottovalutato:


la banca X vende al cliente Guido Rossi fondi azionari della sgr y(che è detenuta al 100% dalla banca x) che hanno reso su base annuale il 7%.Sul mercato esistono fondi z azionari della stessa categoria che ogni anno hanno reso l'1% in più di y (perchè il gestore è più bravo). Il cliente apparentemente NON subisce un danno ,ma è evidente il conflitto di interessi "strisciante" che si è creato per una consulenza di tipo NON oggettivo ,ma bensì soggettivo(per "ordini" di scuderia).


La Mifid impone dei criteri di esecuzione precisi nei quali le imprese devono definire pre trade misure tali da gestire,prevenire e divulgare il conflitto di interessi e stabilire criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere i clienti stessi.


Mi sembra un passo necessario ,ma non sufficente per risolvere il conflitto di interesse; è fondamentale ,ai fini della best execution( un buon passo ai fini della "migliore esecuzione generale per il cliente"), il rispetto di una buona e corretta compilazione di una execution policy per il cliente (esente da "palesi" conflitti di interesse per esempio tra banca e negoziatore).

martedì 19 giugno 2007

Mifid- Adeguatezza e Appropriatezza parte 2



E' importante dare una panoramica sintetica di cosa si intende per test di adeguatezza e per test di appropriatezza.

Adeguatezza

Il test si basa su tre principi fondamentali sui quali verranno "calibrate" le singole domande:- obiettivi di investimento- il riferimento temporale dell'investimento,la propensione al rischio e la finalità dell'investimento stesso(es.preservare il patrimonio etc.). -situazione finanziaria- il riferimento è all'acquisizione di informazioni sul reddito sia la fonte sia la consistenza;accertamento della capacità del cliente di produrre perdite e quanto possono incidere sulle sue capacità finanziarie globali.-conoscenza e esperienza- le informazioni riguardano il livello di conoscenza del cliente riguardo i vari strumenti finanziari;si chiede anche il livello di istruzione e la sua professione attuale.

La novità è che nel caso di rifiuto di dare informazioni(su tutto il test)l'impresa di investimento non potrà erogare i servizi di consulenza e/o gestione del portafoglio (al contrario di quanto accadeva nel vecchio TUF).

Appropriatezza


Il test ha la finalità di verificare che i servizi prestati al cliente siano appropriati, cioè se il cliente è in grado di comprendere i rischi che i servizi di investimento offerti. C'è una notevole similitudine con le domande incluse nel test di adeguatezza nel campo conoscenza e esperienza. La grossa diversità rispetto al test di adeguatezza è che nell'eventuale rifiuto di dare informazioni da parte del cliente,per quanto riguarda il test di appropriatezza,l'impresa potrà comunque prestare il servizio.


Execution Only

Esiste una terza possibilità che esula ed esclude il test sia di adeguatezza e appropriatezza cioè nel caso in cui il cliente:-opera nella fattispecie di servizi execution only solo nel caso di strumenti non complessi;la richiesta di una tale prestazione di servizi deve partire dal cliente;l'impresa deve comunque avvertire il cliente che non stà verificando l'appropriatezza;la banca rispetta gli obblighi di gestione dei conflitti di interessi.

sabato 16 giugno 2007

Mifid- Adeguatezza e Appropriatezza parte 1




E' fondamentale fare il punto della situazione su quello che è il "dogma" fondamentale della Mifid e cioè la garanzia delle operazioni finanziarie della clientela e la loro classificazione. Come si vede dall'immagine, è giusto porre dei "paletti" alla famosa stretta di mano tra cliente e impresa finanziaria che risulta oramai superata; bisogna dare la possibilità alle due categorie di essere entrambe tutelate. Come si può fare questo? Con una normativa seria, rigorosa nel principio ma non ingombrante amministrativamente parlando.La Mifid impone una nuova classificazione della clientela cioè in cliente al dettaglio, professionali e una terza categoria in controparti qualificate.Interessante in questa classificazione è la possibilità(tramite "ascensori")di classificare il singolo cliente in base all'esperienza e alla necessità di ogni singola tipologia di strumento finanziario(es. il cliente Mario Rossi può essere un cliente al dettaglio per i titoli azionari,ma cliente professionale per quelli obbligazionari)Non mi dilungherei nelle singole spiegazioni (la normativa è ampiamente chiara e la si può trovare in rete...comunque se avete delle domande interagite pure con me tramite il blog).Interessante esporre il modo nel quale la direttiva utilizza come strumento di protezione la trasmissione al cliente di una serie di informazioni,necessarie per comprendere il profilo di rischio delle operazioni poste in essere.Questo requisito trova seguito in due distinti obblighi: l'adeguatezza e l'appropriatezza. Le società di investimento dovranno verificare tramite test che i servizi prestati siano idonei.L'applicazione dell'obbligo di Adeguatezza e Appropriatezza dipenderà dalla tipologia di servizio che l'impresa fornirà al cliente.Nello specifico si procederà al test di adeguatezza in caso di fornitura di servizi di consulenza e/o gestione di portafoglio.Si procederà nel test di Appropriatezza per la fornitura dei servizi di negoziazione,raccolta e trasmissione ordini, nonchè di strumenti finanziari. E' possibile fornire un servizio di pura execution only per i quali NON è prevista la verifica del test di appropriatezza con delle limitazioni: i servizi di execution only possono essere prestati solo in relazione a strumenti non complessi;la richiesta deve partire dal cliente.Mi addentrerò nella spiegazione del test di adeguatezza e quello di appropriatezza alla prossima puntata!(preferisco far "assimilare" i concetti-un pò "pesanti"- e poi dilungarmi successivamente nell'ulteriore spiegazione).

martedì 12 giugno 2007

Mifid e analisi finanziaria



La Mifid apporta una novità importante in merito all'attività di analisi finanziaria infatti nell'elenco dei servizi delle attività e degli strumenti finanziari,sezione B in capo ai "servizi accessori" (5) vi trova enunciato tra questa "tipologia" di strumenti finanziari o equiparabili ,"ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari".

Prendendo spunto dalla Mifid, l'Aiaf(associazione italiana analisti finanziari) ha sollecitato Consob nell'inserimento dei regolamenti attuativi della Mifid stessa la figura dell'analista finanziario e la sua certificazione professionale ( meccanismi chiari per il riconoscimento e l'accesso alla professione).Tutto questo per superare la dicitura del Tuf(art.114) :"soggetto che produce o diffonde ricerche e valutazioni sugli strumenti finanziari".E' stato altrettanto chiaramente specificato dagli organi competenti che l'attività puramente giornalistica /finanziaria non rientra in questo "perimetro" di attuazione ed è autoregolamentata da codice deontologico professionale.

martedì 5 giugno 2007

Mifid e fondi



La direttiva Mifid, ha vietato esplicitamente la retrocessione delle commisssioni se non comunicate all'investitore, e se non funzionali ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente. Questa prima stesura aveva allarmato, e non poco, l'industria del risparmio gestito in quanto introduceva un concetto,non molto chiaro, di "proporzionalità"di retrocessioni dei fornitori di prodotto delle commisssioni d'ingresso ai propri clienti. Per fortuna il Cesr,comitato dei regulator europei sui mercati finanziari, ha chiarito ,come da sue competenze, il discorso delle retrocessioni di vendita: le raccomandazioni finali consentono ai fornitori di prodotto di risparmio gestito di retrocedere una quota delle commissioni pagate dai clienti alla rete che colloca quei prodotti senza assogettare i pagamentie a un criterio di proporzionalità. Vengono però introdotti dei divieti per esempio i gestori non potranno accettare commisssioni dai broker se gli incentivi, non saranno a loro volta "riversati" agli investitori finali. E' importante però segnalare, che per ora, NON sono stati inclusi nel campo dell'esenzione dal criterio di proporzionalità delle retrocessioni ,altre categorie importantissime di prodotti quali le polizze vita e le obbligazioni strutturate. E' un ritardo normativo che dovrà essere necessariamente colmato pena la perdita di convenienza/competitività per gli intermediari.