La best execution e' una delle fondamenta della direttiva Mifid.In particolare,gli intermediari dovranno esibire ai clienti una propria politica degli ordini specificando su quale piattaforme /borse intendono eseguire gli scambi;tutto questo in modo che venga garantita al cliente stesso la best execution.L'intermediario dovra' poi soddisfare i criteri qualitativi dell'ordine stesso cioe' con una best execution anche sui singoli costi di settlement,di commisssione e di tempistivita' del trade eseguito.E' intuibile che ha importanza fondamentale la trasparenza pre e post trading .Ma esiste un'eccezione in questo processo riguardante gli internalizzatori sistematici che avranno obbligo di pubblicare "quotazioni irrinunciabili"soltanto per i titoli piu' liquidi e per importi "retail"(7500 euro per azione scambiata).Per ordini superiori a tale soglia l'intermediario potra' fornire prezzi migliorativi ma a suo piacimento con l'esenzione agli obblighi di trasparenza(e in concomitanza all'ordine di un operatore "informato").
Risulta chiara la volonta' del legislatore di estendere e completare il discorso della "best execution"possibile per il cliente,ma appare nello stesso tempo,che questa globalita' inserita in un processo di vincolo giuridico iniziale(forma scritta dell'informativa al cliente comprensiva delle piattaforme/borse utilizzate)potrebbe non essere sufficente ai fini del pricing del trade concluso.
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