martedì 30 gennaio 2007

Best execution



La best execution e' una delle fondamenta della direttiva Mifid.In particolare,gli intermediari dovranno esibire ai clienti una propria politica degli ordini specificando su quale piattaforme /borse intendono eseguire gli scambi;tutto questo in modo che venga garantita al cliente stesso la best execution.L'intermediario dovra' poi soddisfare i criteri qualitativi dell'ordine stesso cioe' con una best execution anche sui singoli costi di settlement,di commisssione e di tempistivita' del trade eseguito.E' intuibile che ha importanza fondamentale la trasparenza pre e post trading .Ma esiste un'eccezione in questo processo riguardante gli internalizzatori sistematici che avranno obbligo di pubblicare "quotazioni irrinunciabili"soltanto per i titoli piu' liquidi e per importi "retail"(7500 euro per azione scambiata).Per ordini superiori a tale soglia l'intermediario potra' fornire prezzi migliorativi ma a suo piacimento con l'esenzione agli obblighi di trasparenza(e in concomitanza all'ordine di un operatore "informato").

Risulta chiara la volonta' del legislatore di estendere e completare il discorso della "best execution"possibile per il cliente,ma appare nello stesso tempo,che questa globalita' inserita in un processo di vincolo giuridico iniziale(forma scritta dell'informativa al cliente comprensiva delle piattaforme/borse utilizzate)potrebbe non essere sufficente ai fini del pricing del trade concluso.

Nessun commento: