sabato 16 giugno 2007

Mifid- Adeguatezza e Appropriatezza parte 1




E' fondamentale fare il punto della situazione su quello che è il "dogma" fondamentale della Mifid e cioè la garanzia delle operazioni finanziarie della clientela e la loro classificazione. Come si vede dall'immagine, è giusto porre dei "paletti" alla famosa stretta di mano tra cliente e impresa finanziaria che risulta oramai superata; bisogna dare la possibilità alle due categorie di essere entrambe tutelate. Come si può fare questo? Con una normativa seria, rigorosa nel principio ma non ingombrante amministrativamente parlando.La Mifid impone una nuova classificazione della clientela cioè in cliente al dettaglio, professionali e una terza categoria in controparti qualificate.Interessante in questa classificazione è la possibilità(tramite "ascensori")di classificare il singolo cliente in base all'esperienza e alla necessità di ogni singola tipologia di strumento finanziario(es. il cliente Mario Rossi può essere un cliente al dettaglio per i titoli azionari,ma cliente professionale per quelli obbligazionari)Non mi dilungherei nelle singole spiegazioni (la normativa è ampiamente chiara e la si può trovare in rete...comunque se avete delle domande interagite pure con me tramite il blog).Interessante esporre il modo nel quale la direttiva utilizza come strumento di protezione la trasmissione al cliente di una serie di informazioni,necessarie per comprendere il profilo di rischio delle operazioni poste in essere.Questo requisito trova seguito in due distinti obblighi: l'adeguatezza e l'appropriatezza. Le società di investimento dovranno verificare tramite test che i servizi prestati siano idonei.L'applicazione dell'obbligo di Adeguatezza e Appropriatezza dipenderà dalla tipologia di servizio che l'impresa fornirà al cliente.Nello specifico si procederà al test di adeguatezza in caso di fornitura di servizi di consulenza e/o gestione di portafoglio.Si procederà nel test di Appropriatezza per la fornitura dei servizi di negoziazione,raccolta e trasmissione ordini, nonchè di strumenti finanziari. E' possibile fornire un servizio di pura execution only per i quali NON è prevista la verifica del test di appropriatezza con delle limitazioni: i servizi di execution only possono essere prestati solo in relazione a strumenti non complessi;la richiesta deve partire dal cliente.Mi addentrerò nella spiegazione del test di adeguatezza e quello di appropriatezza alla prossima puntata!(preferisco far "assimilare" i concetti-un pò "pesanti"- e poi dilungarmi successivamente nell'ulteriore spiegazione).

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