giovedì 8 novembre 2007

MiFid ; SSO e la normativa transitoria


Con riferimento alla newsletter n.42 del 2 novembre 2007 e riguardo la disciplina transitoria degli SSO (art.51 del d.16191 del 30 ottobre 2007) Consob con comunicazione del 7 novembre 2007 “chiarisce” alcuni punti tramite un documento di consultazione pubblico. Riprendiamo la norma riguardante l’articolo 51;




“Art. 51
(Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. In sede di prima applicazione, gli intermediari che intendono intraprendere l’attività di
internalizzazione sistematica su strumenti finanziari diversi dalle azioni possono effettuare la
comunicazione di cui all’articolo 21, comma 1 entro il 31 marzo 2008.

3. I soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 risultano iscritti nell’elenco dei sistemi di scambi
organizzati e che non hanno effettuato la comunicazione di cui all’articolo 21, comma 1
adempiono agli obblighi di trasparenza pre e post-negoziazione individuati nella Comunicazione
Consob del 17 aprile 2003, adottata con delibera n. 14035.

4. I soggetti abilitati adempiono agli obblighi di cui all’articolo 34 entro il 1° gennaio 2008.

Per quanto riguarda i soggetti gà abilitati(comma4)si riscontra ,in base alla Lista Internalizzatori e Mtf del Cesr (vedi articolo del 7 novembre),la NON iscrizione di alcun(ex)SSO italiano. Il problema della differenza “temporale” di adeguamento tra ex(SSO)passati internalizzatori e ex(SSO)che usufruiscono del periodo di “moratoria”(vedi comma 2. dell’art 51),a questo punto NON sussiste.Rimane la possibilità per gli SSO di continuare a adempiere agli obblighi individuati nella Comunicazione Consob del 17 aprile 2003 inclusi quelli relativi alla trasparenza pre e post negoziazione FINO AL MOMENTO in cui viene effettuata la richiesta di INTERNALIZZAZIONE SISTEMATICA alla Consob.(art.21 comma 1 Regolamento Mercati Consob).
In ogni caso i soggetti abilitati e le società di gestione dei mercati devono comunicare alla Consob ,dopo le opportune valutazioni, anche la decisione della NON internalizzazione sistematica da parte dell’SSO stesso.

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