sabato 1 dicembre 2007

MiFid – Regime di trasparenza pre e post negoziazione su strumenti finanziari diversi dalle azioni;precisazioni



Riprendiamo l’argomento della trasparenza pre e post negoziazione per strumenti finanziari diversi dalle azioni,in quanto ,è fondamentale chiarire alcuni passaggi normativi.In particolare facciamo riferimento al Regolamento Consob Mercati:



d.16191 del 30 ottobre 2007 Capo III Regime di trasparenza pre e post negoziazione su strumenti finanziari diverse dale azioni ammesse a negoziazione su mercati regolamentati.
Art.32 (Requisiti di trasparenza pre e post negoziazione per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione)

1.Le società di gestione ed i soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione stabiliscono e mantengono nel proprio regolamento adeguati regimi di trasparenza pre e post negozziazione aventi oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni,tenedo conto delle caratteristiche strutturali del mercato,del tipo di strumento finanziario negoziato e del tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio.
2.Le informazioni pre e post negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.
L’articolo 33 ripresenta la stessa dicitura dell’art.32 con riferimento agli internalizzatori sistematici.

E’ opportuno chiarire il concetto di “stabiliscono e mantengono” :il regime di trasparenza per strumenti diversi dalle azioni per quanto riguarda i mercati regolamentati,i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici NON OBBLIGA ad uno specifico modello di trasparenza ma richiede al soggetto (mercato regolamentato/mtf/internalizzatore) una valutazione per l’individuazione del regime pù adeguato, tenendo conto dei fattori specificati (caratteristiche specifiche del mercato,tipo di strumento finanziario negoziato, dimensioni degli operatori e tipo degli operatori, con particolare riguardo alla quota degli investitori al dettaglio).

Facciamo un esempio:
L’Internalizzatore Banca X fino al 30 ottobre 2007 aveva il proprio SSO dove venivano negoziati bond branded(proprie emissioni) e bond non branded(eurobonds “da paniere”).La Banca,fermo restando la scelta di continuare l’operatività come internalzzatore sistematico( segnalazione all’Autority entro il 30 marzo 2008)deve decidere quale regime di trasparenza adottare. E’ chiaro che probabilmente la scelta sarà nel mantenere un regime di trasparenza almeno uguale al precedente (SSO) e in particolare ,vista la tipologia di clientela cioè al dettaglio, si propenderà per la soluzione di estendere la trasparenza pre e post trade all’internalizzatore vista l’esistenza congiunta di tutti i fattori specificati(vedi sopra). Per quanto riguarda la “fruizione” di tale servizio ,sembrerebbe più facile,anche se commercialmente del tutto gratuita,la possibilità di permettere alla clientela di verificare le quotazioni sul sito web della Banca X(magari nella sezione dedicata con password perciò “pubblica” solo per i clienti).

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