sabato 15 settembre 2007

Raccolta ordini pre e post MiFid


La negoziazione di ordini della clientela nella MiFid, si caratterizzerà rispetto al passato, principalmente nella comunicazione immediata (o al massimo algiorno dopo) e su supporto durevole dell'eseguito o eventualmente dell'ineseguito.Questo cambierà l'approccio operativo nelle comunicazioni alla clientela in quanto verranno "archiviate" le telefonate di eseguito o il nulla.....Si immagina uno "scenario" simile a quello,come avviene attualmente tra sim negoziatrici e clientela istituzionale(esempio fondi),dove il tutto si concretizza formalmente tramite email o fax di eseguitoin serata o al massimo in mattinata.A titolo chiarificativo ,di seguto, uno "stralcio" dell'articolo 40 della Direttiva 73/2006.

SEZIONE 4
Comunicazioni ai clienti
Articolo 40
(Articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE)
Obblighi di comunicazione rispetto all’esecuzione di ordini
che esulino dalla gestione del portafoglio
1. Gli Stati membri assicurano che quando le imprese di
investimento hanno eseguito un ordine, che esuli dalla gestione
del portafoglio, per conto di un cliente, prendano i seguenti
provvedimenti rispetto a tale ordine:

a) l’impresa di investimento deve fornire prontamente al
cliente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali
riguardanti l’esecuzione di tale ordine;

b) nel caso di un cliente al dettaglio, l’impresa di investimento
deve inviare al cliente un avviso su un supporto durevole
che conferma l’esecuzione dell’ordine quanto prima e al più
tardi il primo giorno lavorativo seguente all’esecuzione o, se
l’impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al
più tardi il primo giorno lavorativo seguente la ricezione
della conferma da tale terzo.

2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri
prescrivono alle imprese di investimento di fornire al cliente, su
sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.

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