venerdì 18 gennaio 2008

Articolo 34 del d.16191 (mercati)



Talvolta il nostro compito è quello di segnalare dei dubbi regolamentare(o meglio interpretativi). Riprendiamo l'articolo 34 del d.16191:

Art. 34(Requisiti di trasparenza post-negoziazione per i soggetti abilitati)
1. I soggetti abilitati, per le operazioni che hanno concluso, rendono pubbliche le seguenti informazioni:
a) giorno e ora di negoziazione;
b) identificativo dello strumento finanziario;
c) prezzo e quantità dell’operazione conclusa.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 si applicano alle operazioni:
a) concluse al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un internalizzatore sistematico, su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati italiani, diversi dalle azioni;
b) con un controvalore inferiore o pari a 500.000 euro.
3. Per le operazioni che eccedono la soglia indicata al comma 2, lettera b), i soggetti abilitati rendono pubbliche almeno le informazioni relative al giorno e all’ora di negoziazione, all’identificativo dello strumento finanziario e al prezzo nonché l’indicazione che si tratta di un’operazione al di sopra della soglia di cui al comma 2, lettera b).
4. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate con riferimento a ciascuna operazione entro la fine del giorno lavorativo seguente a quello in cui l’operazione è stata conclusa. Esse sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.
5. Si applicano il comma 5 dell’articolo 29 ed i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 30.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli scambi all’ingrosso di titoli di Stato.

La domanda che si pone è la seguente: cosa si intende per scambi all'ingrosso di titoli di stato?

Si intende il mercato Mts in quanto è un mercato regolamentato (vedi lista mercati regolamentati http://www.cesr.eu/). La precisazione di "scambi all'ingrosso di titoli di stato" è "rafforzativa" del concetto che tali norme non si devono applicare per operazioni fatte su Mts in quanto ricordiamo essere un mercato regolamentato a tutti gli effetti(vedi sito http://www.cesr.eu/). Inoltre se un titolo di stato(per esempio) viene acquistato per un importo superiore a 500.000 euro e su una piattaforma OTC(esempio su un broker su Bloomberg),in base al comma b, non deve essere fatta la segnalazione.

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