


Riprendiamo l’argomento delle negoziazioni e,in particolare, i modelli di trading adottati dalle imprese di investimento e la loro trasformazone in ambito MiFid.
Esistono ,in via generale, tre tipi di modelli:
-quote driven (strutture dove l’incontro degli ordini avviene tramite l’incrocio tra aderente che fornisce gli ordini e market maker che “espone” le quote). Gli ordini DEVONO arrivare a colpire le quote e non possono esporsi sul book di negoziazione. Esempi di mercati di questa tipologia sono gli SSO(bilaterali). In un’ottica MiFid gli internalizzatori assolvono tali proprietà.
-order driven (strutture dove l’incontro avviene tramite l’incrocio degli ordini che SONO esposte cioè gli ordini possono essere limitati). Esempi di mercati di questa tipologia possono essere la maggior parte dei mercati gestiti da Borsa Italiana –MTA-.In un’ottica MiFid sono mercati multilaterali in quanto gli “attori”sono tutti i dealers.
-ibrid driven (strutture dove l’incontro avviene in maniera mista tra dealer che possono esporre gli ordini limitati o meno e possono anche colpire le quote esposte e infine le quote stesse sono esposte da specialist in funzioni di market-maker).Esempi di mercati di questo tipo sono il segmento Expandi classe 2 di Borsa Italiana, il Nyse e il Tlx(dove i market makers sono due e tutti gli altri sono aderenti diretti).
E’ fuori di dubbio che un SSO di tipo pre MiFid che è un quote driven ed è bilaterale diventerà sicuramente internalizzatore per la MiFid .
Soffermiamoci a trattare una struttura di negoziazione ibrida come può essere quella di una banca che vuole dedicare una “sezione” di negoziazione per l’incrocio ,tramite modalità di asta, degli ordini della clientela su AZIONI della banca stessa che non sono quotate su alcun mercato(branded )ma che possono essere inseriti a prezzi LIMITATI e CONGIUNTAMENTE esiste uno specialist (il conto proprio della banca o uno specialist esterno)che quota dei prezzi bid/offer in asta.Il questito è: secondo la MiFid un sistema di questo tipo(ibrido)è da considerarsi bilaterale(nternalizzatore) o multilaterale(Mtf)? Il dibattito è aperto.......
LIQUIDNET EUROPE
Liquidnet Europe è il Multilateral Trading Facilities del gruppo internazionale Liquidnet che si occupa,in ambito MiFid,di fornire una piattaforma elettronica di negoziazione per investitori professionali capace di interagire in maniera efficace(nel perfetto rispetto della “best execution”)con tutti i mercati equity europei.La piattaforma tecnologica è stata introdotta in Europa nel novembre 2002 ;gli aderenti del circuito (members)sono clienti istituzionali(in gran parte asset managers Nordamericani ed Europei ).La caratteristica del marketplace è quella di portare i flussi di gran parte dei gestori mondiali direttamente alle borse o alle trading venues più differenziate in maniera istantanea eliminando le problematiche di accesso telefonico e “monocontribuito”.La piattaforma Liquidnet è anche la più usata,in termini numerici, nel post-trading equity a livello mondiale(fonte “Operational Performance of Brokers ”).
Multilateral trading facilities
Mic code LIQU
Sito web http://www.liquidnet.com
Country code GB – Authority FSA
Strumenti negoziati tramite piattaforma Liquidnet.
Importante iniziativa da parte dell'associazione intermediari del mercato bonds (ICMA) in ambito MiFid: verrà,a breve, reso operativo il portale www.bond-marketprice.com riguardante il discorso "trasparenza dei prezzi sui bonds".Entriamo nel dettaglio;il sito riguarderà i prezzi e le negoziazioni effettuate tra gli associati dell'ICMA(oltre 400 intermediari internazionali) e riguarderà solo le emissioni più liquide e per gli scambi tra i 15.ooo e il milione di euro(cioè quantità che potrebbero essere catalogate come "retail").La tipologia di bond sarà relativa a emissioni a tasso fisso,variabile e convertibili di titoli sovrannazionali e governativi,corporate e emittenti finanziari. I dati saranno pubblici e gratuiti via web per tutti e riguarderanno prezzi di chiusura,minimi e massimi e volumi dela giornata; in pratica saranno informazioni riguardanti la trasparenza sui bond solo post-trade.E' altrettanto chiaro che saranno prezzi di riferimento e a campione,anche se significativo, di un universo di contrattazioni "over the counter "molto esteso per cui non potranno essere presi come strumento "base" e vincolante per successive contrattazioni. Per rendere ottimale la trasparenza bisognerebbe introdurre anche la visibilità pre trade ;riteniamo comunque molto apprezzabile questa iniziativa in quanto molto "in scia" ai principi base della normativa MiFid.
CHI - X
Chi-X (www.chi-x.com)è il mercato alternativo di azioni (Mtf)creato dal broker Instinet (global agency broker) al fine di proporre un mercato concorrenziale ai mercati regolamentati. I punti di forza sono:circa 8000 azioni pan europee quotate;velocità di esecuzione(quasi 10 volte più veloce dei circuiti tradizionali);costi ridotti (quasi 10 volte più economici delle borse).Il servizio di post trading ai partecipanti è a cura d Fortis bank Global Clearing
Multilateral trading facilities
Mic code CHIX
Sito web http://www.chi-x.com/
Strumenti quotati:
Azioni
A inizio novembre 2007 n.8273 azioni (tutto il DAX-Germania-,tutto l’Aex25 e AexMidcap25-Olanda-,tutto il FTSE100-Uk-,37 azioni del CAC40-Francia-)
Orari
Trading negoziazione continua
8.00 – 16.25 Uk time per l’Olanda
8.00- 16.35 Uk time per Uk e Germania
Tipologia negoziazione
Order driven con book ordini anonimo
Esempio strumento finanziario quotato
Ing (Ing Group NV) codice ING.I
Isin NL0000303600 Capitalizzazione: 5.523.292.000 eur
Giornata 20/11/2007 n.trades 1330 ; volume 1.427.009 azioni ; controvalore 35.580.288
La Banca d'Italia e la Consob hanno approvato il regolamento relativo alle materie sottoposte alla disciplina congiunta delle due autorità in attuazione della direttiva europea sulla prestazione dei servizi d'investimento (Mifid). Il provvedimento contiene disposizioni di natura organizzativa e procedurale, cui gli intermediari dovranno attenersi nella prestazione dei servizi, nelle attività d'investimento e nella gestione collettiva del risparmio. Banca d'Italia e Consob hanno definito, in attuazione dell'articolo 5 del Testo unico della finanza, un protocollo d'intesa che indica i compiti di ciascuna autorità di vigilanza e le modalità del loro svolgimento. Il protocollo, che sarà firmato domani, intende garantire il coordinamento delle funzioni di vigilanza, al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli intermediari. La Banca d'Italia ha inoltre emanato un regolamento che disciplina il capitale minimo e l'operatività all'estero delle società di intermediazione mobiliare (Sim) nonché gli obblighi degli intermediari relativi al deposito e al sub-deposito dei beni della clientela nella prestazione di servizi ed attività di investimento. La Consob ha emanato un nuovo regolamento intermediari che abroga e sostituisce quello previgente e ha adottato alcune modifiche al regolamento mercati.
Una delle problematiche più attuali,e non strettamente collegate alla MiFid,riguarda il mercato secondario delle obbligazioni non quotate sui mercati regolamentati e la loro "cessione" da parte degli intermediari alla clientela retail.Anche la revisione del TUF di gennaio 2007 non ha chiarito in maniera definitiva tale problema;cerchiamo di offrire una interpretazione "solida".
Il "nuovo" articolo 100-bis del TUF modificato nel gennaio 2007,elimina il concetto di SOLVIBILITA' a carico degli intermediari nel caso di offerta successiva all'emissione nei successivi 12 mesi di obbligazioni SENZA prospetto e destinate(in fase di mercato primario)solo alla clientela istituzionale.Viene però introdotto il concetto di possibile NULLITA' del contratto ,su richiesta della clientela,in tale periodo(12 mesi) se viene venduta un'obbligazione NON rispondente al criterio di adeguatezza del profilo di rischio del cliente stesso. L'onere preparatorio è totalmente a carico dell'intermediario per cui si assiste a un quasi univoco rifiuto da parte degli intermediari di offrire tali obbligazioni nel periodo successivo all'emissione stessa(12 mesi).Rimangono escluse da problematiche di vendita alla clientela sul mercato secondario i titoli di stato di paesi con rating superiore all'investment grade e i titoli di emittenti sovranazionali.
Sembrerebbe una soluzione senza via d'uscita ,ma la realtà è differente dalla teoria infatti si assiste da un pò di tempo all'emissione di obbligazioni più "calibrata"quantitativamente però quasi tutte con prospetto allegato.Questa condizione permette il collocamento alla clientela delle obbligazioni.
Un altro aspetto potrebbe essere da "garante" alla clientela:la nascita ,con la MiFid, di nuovi Mtf obbligazionari/internalizzatori permette alla clientela di scegliere titoli rivenienti dai "book" di tali venues,che ovviamente,metteranno a disposizione degli scambi le tipologie di titoli idonee ,in termini di requisiti,alla negoziazione più estesa.
In capo alla bozza del RegolamentoIntermediari di Consob ,vi è la specifica indicazione della tipologia di "mera esecuzione" ordini cioè: "possibilità, per i servizi di(mera) esecuzione di ordini per
conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini, di rescindere, a specifiche e determinate condizioni, e nei limiti delle stesse, dalla conoscenza del cliente e dalla conseguente valutazione di appropriatezza. L’execution only, non è un nuovo o diverso servizio di investimento, ma uno specifico, possibile,atteggiarsi dei servizi di esecuzione di ordini e di ricezione e trasmissione ordini.
1. Gli intermediari quando prestano servizi di investimento che consistono unicamente nell'esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente, con o senza servizi accessori, a possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conte dei clienti o di
ricezione e trasmissione ordini, detti servizi di investimento ai loro clienti senza che sia
necessario ottenere le informazioni o procedere alla determinazione di cui al paragrafo 5
valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato
regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato
monetario, obbligazioni o altri titoli di credito debito (escluse le obbligazioni obbligazioni o i
titoli di credito debito che incorporano uno strumento derivato), OICVMR armonizzati
ed altri strumenti finanziari non complessi. Un mercato di paese terzo è considerato
equivalente a un mercato regolamentato se rispetta requisiti equivalenti a quelli fissati al
Titolo III. La Commissione pubblica un elenco dei mercati da considerare equivalenti.
L'elenco è aggiornato periodicamente;
b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale
servizio, l'impresa di investimento l’intermediario non è tenuta o a valutare l'idoneità dello strumento o servizio prestato o proposto e che l’appropriatezza e che pertanto egli l’investitore non beneficia della corrispondente protezione offerta dalle pertinenti norme relative disposizioni di comportamento delle imprese".
La norma sembrerebbe abbastanza chiara nella sua tipologia, ma è nostro compito sollevare dei dubbi: la modalità operativa lascia qualche perplessità nella relazione tra cliente e operatore ;in particolare sembra alquanto "labile" il confine tra pura esecuzione e una forma di "consulenza" minima da parte dell'operatore. Dalle prime indiscrezioni sulle norme transitorie che saranno contenute nel documento definitivo Intermediari ,però chiariscono il problema:
"la modalità operativa di execution only dovrà essere utilizzata esclusivamente nell'ambito di canali telematici, che precludono l'interazione del cliente con personale dell'intermediario"
......una precisazione "ad hoc" per le strutture di trading on line???
La soluzione proposta dall'AIBE appare condivisibile da Noi ,almeno nel limitare e specificare che l'estensione della trasparenza deve valere per i mercati regolamentati italiani e,aggiungiamo noi, per gli Mtf.
Carico di molte aspettative è arrivata il documento congiunto sui regolamenti attuativi MiFid ad opera di Banca d'Italia e Consob. Come per il precedente regolamento Intermediari e Mercati diffuso da Consob in consultazione, gli operatori dovranno far pervenire i propri commenti entro il 13 ottobre ;successivamente si potrà avere il documento finale al "fotofinish"per l'inizio della MiFid ! Penso che per tutti noi operatori sia stata una giornata di riflessioni intense riguardo il documento (che fà seguito il precedente non meno importante per gli intermediari e i mercati). www.mifidnews.blogspot.com articolerà una serie di articoli che da oggi in poi esamineranno "temi" più specialistici riguardo i regolamenti attuativi segnalando al pubblico varie problematiche che emergono dalla lettura delle bozze in consultazione(sia quella di Consob in luglio che quella odierna). Per ora mi è apparso di estrema importanza segnalare una precisazione inerente al Capo III articolo 12 (funzioni aziendali di controllo)che "delimita" il ruolo della compliance in maniera meno restrittiva e "rigida"(addirittura in maniera totalmente opposta a quanto dichiarato in precedenza)rispetto alle precedenti istruzioni di Banca d'Italia :"è consentito agli intermediari di individuare un unico responsabile per lo svolgimento delle attività di compliance e di gestione del rischio o di non istituire le funzioni di gestione del rischio e di audit interno...."
Un noto quotidiano finanziario nazionale giovedì 27 settembre ha riportato la notizia del "via libera" da parte del consiglio di EuroMts per l'accesso al più importante circuito internazionale di negoziazione titoli di stato e bonds, da parte di operatori finanziari non bancari come hedge funds (a patto che abbiano lo status di broker-dealer). Questa precisazione appare importante in quanto devono essere soggetti a vigilanza .
Sembrava, dalle parole del presidente di Mts Pietroluongo(e sopratutto da quello che è stato riportato dalla stampa)tutto oramai deciso.Invece....colpo di scena, il giorno dopo un altro quotidiano smentisce (parzialmente) quanto detto il giorno prima dal concorrente, in quanto sembrerebbe solo un'"apertura" formale e d'intenti all'allargamento dei soggetti abilitati senza previsione nè di tempistica, nè di regole, nè di modalità. In realtà c'è stata la veemente protesta dei soggetti bancari presenti in Mts(e azionisti al 40% del capitale mentre il 60% e di Borsa Italiana) da sempre contrari all'ingresso ,in questo importante mercato dei titoli di stato, delle famigerate "locuste"(termine in voga per definire gli "hedge funds").
Al di là della lotta politica riguardo questo nuovo cambiamento, andiamo ad analizzare il problema dal punto di vista MiFid; gli hedge fund(esteri -NON i fondi speculativi italiani che sono di fatto normali Sgr-) sono per definizione NON soggetti a vigilanza (parliamo di hedge funds "classici" con nazionalitàBVI- Cayman etc) per cui diventa difficile "inquadrarli" in qualsiasi modo anche in un'ottica comunitaria e non. Sembrerebbe(e uso il "condizionale") necessario che possano avere un minimo di personalità giuridica ,almeno in ambito MiFid, soggetta a vigilanza nel paese di origine. Questo porterebbe inevitabilmente, affinchè possano operare come broker-dealer su Mts, a diventare(o a creare) Sim o società di investimento secondo le classificazioni MiFid(controparti qualificate). Se fosse così ....benvenuti! (anche perchè magari si amplierebbe la richiesta specialistica in campo lavorativo nazionale)
Sempre il Presidente della Consob ha chiarito alcuni punti fondamentali :
-secondo il 7mo considerando della L2 è chiaro che gli Stati Membri non devono aggiungere regole vincolanti supplementari all'atto del recepimento in quanto le regole nazionali aggiuntive non troverebbero comunque applicazione nei confronti degli intermediari comunitari operanti in regime di libera prestazione di servizi.
Visto l'avvicinarsi della scadenza MiFid vorrei illustrare sinteticamente una struttura di trading desk ipotizzandola inserita in un Mtf (obbligazionario)con la funzione di market maker. Per gli addetti ai lavori (traders) questo esempio può essere "banale", ma preferirei chiarire alcuni concetti:
L'Mtf è composto da market makers che in un sitema di quote-driven espongono in maniera continuativa e irrevocabile quotazioni su singoli bonds. E' abbastanza plausibile che questi bonds possono essere di emanazione propria (obbligazioni del proprio "gruppo" di appartenenza) dove lo stesso market maker ,tramite la struttura di sales,ha la possibilità di "veicolare" (anche in ambito MiFid) i flussi di ordini del proprio gruppo di appartenenza(come in un passato recente). Ora analizziamo la struttura funzionale (indipendentemente dalle dimensioni):
-sales; cioè dei "venditori" che si preoccupano di sollecitare i clienti sull'interesse dei propri traders nella quotazione, di indicare delle "special situations" al mercato(es. switc tra bonds), di indicare sempre ai propri clienti o potenziali la costruzione di strategie ,anche non di effetto immediato,che potrebbero essere finalizzate tramite trades con i propri market makers.
-traders ; espongono le quotazioni sull'Mtf in base a precisi "ordini di scuderia"(esempio di "difesa" di quotazioni delle obbligazioni proprie del gruppo di appartenenza) oppure di market making su obbligazioni diverse e svariate(strutturati, plain vanilla) dove c'è per esempio un interesse "storico" nel "fare posizione"(es. bonds dove nel recente passato il market maker esponeva prezzi sulla propria pagina Bloomberg).
Vorrei sottoporre ai lettori dei quesiti interessantissimi che mi ha sottoposto un gentile frequentatore del blog al fine di trovare delle risposte comuni(tramite dibattito) ; è un'esperimento di "incontro" telematico che spero possa essere di aiuto a tutti noi. In questo caso un'opinione ce l'ho anch'io, ma preferirei coinvolgere tutti nel dibattito per "allargare" la discussione. Ecco il testo della email:
Vorrei sottoporti alcuni temi da discutere sul tuo blog, ovviamente se sei d'accordo e se ti sembrano "a tema":
- inducement: come impatta MiFID sui rebates- consulenza o collocamento: come si posizioneranno le banche in funzione del loro core business? E' possibile costruire una mappa che da un lato mette le due modalità di servizio e dell'altra le varie tipologie di banche (retail mass di grande dimensioni, retail locale, private banking, corporate, affluent, ecc.)?
- classificazione dei clienti? Rimane tutto come prima (vedi definizione degli investitori qualificati stile DM 228 del 1999 dove bastava una autocertificazione) o si diventa più stringenti? (i clienti professionali autocertificano le loro dimensioni e operatività o devono "dimostrarle"?)
Un amico e lettore del blog mi ha risposto così in merito al precedente mio articolo con una "visione" molto interessante del problema (e ti sono profondamente grato perchè così riusciamo a "interagire" ...);
"Ti scrivo in merito all'ammonizione sulla contrattualistica da approntare con la Mifid;temo che al momento nessuno sappia ancora cosa fare per essere <
non solo della clientela (la domanda) ma anche dell'intero sistema bancario (l'offerta)
e probabilmente si creerà quell'efficienza che il mercato dei servizi finanziari non è
ancora riuscito ad esprimere da solo (almeno in Italia).Concludendo non ci sarà, a mio avviso, una serie di incombenze cui tutte le banche indistamente dovranno far fronte, ognuna dovrà semplicemente andare a ritoccare il vestito che ha scelto di indossare".
Mi sembra un punto di vista "condivisibile"e positivo; da parte mia l'articolo voleva essere un pò provocatorio(per avere vostri riscontri)e un pò critico .Inoltre penso che già il mercato si sia "segmentato" in base alle dimensioni; tuttavia la mia maggiore critica consiste nel desiderare un maggiore "slancio" propositivo delle autorità all'affrontare velocemente argomenti delicati ( esempio inducements) che lasciano parecchio preoccupati noi operatori...
Un amico mi ha , duramente ,ammonito che a fronte di tante parole sulla MiFid anche il blog http://www.mifidnews.blogspot.com(nella/ mia persona) NON dà indicazioni precise e pratiche in merito alla contrattualistica da adottare(e sostituire) nell'offerta di prodotti finanziari. In verità non sono riuscito a rispondere se non con approssimazione, ma purtroppo mi trovo di fronte a una serie di ostacoli di tipo formale che allo stato attuale è difficile superare ;è anche vero che l'adeguamento della contrattualistica da parte degli intermediari(vedi richiesta Assosim)è stato posticipato di 6 mesi dal 1 novembre 2007. E' anche vero che il mio background personale di tipo operativo titoli,non mi favorisce nello sbilanciarmi in una materia così delicata,a livello legale, quale un'indicazione di contratto da consegnare alla clientela. Ora il mio intento originario del blog è quello dell'interazione con gli utenti(e vi ringrazio pubblicamente perchè mi contattate spesso e arricchite la conoscenza della MiFid!), ma chiedo un ulteriore sforzo da parte vostra ;ho la presunzione che un blog "aperto" e di libere idee e interpretazioni come questo possa fornire suggerimenti, consigli per il delicato problema dell'aggiornamento della contrattualistica da proporre alla clientela e in questo momento diventa una priorità per noi addetti ai lavori e non. Se qualcuno ha qualche indicazione precisa a tale proposito sarei orgogliosi di "ospitarla" su questo blog!
Mi permetto di sottoporre all'attenzione degli utenti un seminario sulla MiFid che potrebbe aiutarci a capire meglio la MiFid dal punto di vista della relazione con il cliente:
"Mifid: come cambia la relazione con la clientela. Impatti organizzativi e commerciali" è il titolo del seminario organizzato dal mensile AziendaBanca in collaborazione con Res Group. Il seminario si tiene il 26 settembre a Milano (Hotel Executive, Viale L. Sturzo, 45 - ore 9 - 16), ed è indirizzato a Private Banker, Risk Manager, Compliance Officer, Responsabili legali, Internal Auditor e Responsabili Organizzazione di banche e società finanziarie.La partecipazione è gratuita, ma condizionata all'iscrizione, il programma completo è disponibile su http://www.edipi.com/conference/mifid
Il settore del Private Banking ha avuto uno sviluppo notevole in Italia negli ultimi anni (afflusso capitali dagli "scudi fiscali",aumento della clientela "facoltosa") e ricopre un ruolo fondamentale all'interno delle strutture finanziarie nazionali. La nuova normativa MiFid incide sull'organizzazione delle strutture di Private Banking non direttamente sui processi di negoziazione e trading,che tradizionalmente NON sono contemplati in queste strutture dove l'attività titoli e' principalmente di raccolta ordini(per la MiFid -execution only-). Ma numerosi altri aspetti sono da considerare e in particolare:
-le gestioni patrimoniali (come da mio articolo Gestioni patrimoniali e MiFid)e in particolare le GPF (come ricordato nell'ultima newsletter Gpf e MiFid)
-l'informativa alla clientela e la classificazione della stessa alla luce della nuova normativa(mio articolo MiFid:un aiuto ai risparmiatori?)
-inducements (problematiche connesse al dover dichiarare tutte le commissioni percepite-vedi fondi distribuiti)
-conflitti di interesse (problematiche connesse alla distribuzione di prodotti della casa,"consigli" personalizzati di azioni magari collocate dallo stesso gruppo)
-consulenza e necessità di implementare le strutture con servizi di advisory (scelta se intrapredere la "via" della consulenza remunerata o no)
-redazione di un documento di execution policy e obbligo comunque di revisione temporale
-inserimento della funzione di responsabile della compliance
-ampliamento dell'offerta di prodotti di case di investimento(fondi collettivi) nell'ambito della miglior offerta globale alla clientela .