sabato 29 dicembre 2007

domenica 23 dicembre 2007

mercoledì 19 dicembre 2007

MTF : CANTORCO2E


CANTORCO2E

Nata dalla fusione tra CO2e e Cantor Environmental Brokerage, CantorCO2e rappresenta uno dei principali operatori di prodotti e servizi finanziari per l’Energy e il Carbon Market. CantorCO2e e’ controllata da Cantor Fitzgerald, un’ importante istituzione finanziaria a livello mondiale sin dal 1945 e designata dalla Federal Reserve Bank in New York come primo operatore finanziario sul mercato. Lavorando come Broker ,prima della MiFid,CantorCo2 ha fornito un servizio di brokeraggio avanzato alle controparti più attive nel comparto Energy sfruttandoanche la liberalizzazione dei mercati.In particolare tali Controparti sono rappresentate da importanti operatori mondiali dell’Emission Trading e vanno dalle grandi multinazionali, utilities, banche d’investimento, fondi pubblici e privati. L’attività si svolge principalmente nella negoziazione sul mercato di vari prodotti finanziari legati a tale mercato.In particolare e in ambito MiFid ,CantorCo2 è diventata una Multilateral Trading Facilities per quanto riguarda la piattaforma di negoziazione di contratti OTC sull’Energy e Carbon Market.

Multilateral trading facilities
Mic code CCO2
Sito web http://www.cantorco2e.com
Country code GB – Authority FSA

Strumenti negoziati tramite CantorCo2
-EU-ETS mercati Spot e Futures (tutti i contratti negoziati: EUAs, CERs, ERUs, VERs)
-USA (NOx, SOx, PM10, CO2, ecc)
- mercato volontario

sabato 15 dicembre 2007

MiFid e sistemi di trading :internalizzatore o Mtf ?



Riprendiamo l’argomento delle negoziazioni e,in particolare, i modelli di trading adottati dalle imprese di investimento e la loro trasformazone in ambito MiFid.

Esistono ,in via generale, tre tipi di modelli:

-quote driven (strutture dove l’incontro degli ordini avviene tramite l’incrocio tra aderente che fornisce gli ordini e market maker che “espone” le quote). Gli ordini DEVONO arrivare a colpire le quote e non possono esporsi sul book di negoziazione. Esempi di mercati di questa tipologia sono gli SSO(bilaterali). In un’ottica MiFid gli internalizzatori assolvono tali proprietà.

-order driven (strutture dove l’incontro avviene tramite l’incrocio degli ordini che SONO esposte cioè gli ordini possono essere limitati). Esempi di mercati di questa tipologia possono essere la maggior parte dei mercati gestiti da Borsa Italiana –MTA-.In un’ottica MiFid sono mercati multilaterali in quanto gli “attori”sono tutti i dealers.

-ibrid driven (strutture dove l’incontro avviene in maniera mista tra dealer che possono esporre gli ordini limitati o meno e possono anche colpire le quote esposte e infine le quote stesse sono esposte da specialist in funzioni di market-maker).Esempi di mercati di questo tipo sono il segmento Expandi classe 2 di Borsa Italiana, il Nyse e il Tlx(dove i market makers sono due e tutti gli altri sono aderenti diretti).
E’ fuori di dubbio che un SSO di tipo pre MiFid che è un quote driven ed è bilaterale diventerà sicuramente internalizzatore per la MiFid .
Soffermiamoci a trattare una struttura di negoziazione ibrida come può essere quella di una banca che vuole dedicare una “sezione” di negoziazione per l’incrocio ,tramite modalità di asta, degli ordini della clientela su AZIONI della banca stessa che non sono quotate su alcun mercato(branded )ma che possono essere inseriti a prezzi LIMITATI e CONGIUNTAMENTE esiste uno specialist (il conto proprio della banca o uno specialist esterno)che quota dei prezzi bid/offer in asta.Il questito è: secondo la MiFid un sistema di questo tipo(ibrido)è da considerarsi bilaterale(nternalizzatore) o multilaterale(Mtf)? Il dibattito è aperto.......

mercoledì 12 dicembre 2007

MTF : Charity Day ICAP




Oggi 12 dicembre 2007, per il 15° giornata caritatevole(Charity Day) del broker ICAP (http://www.icap.com/ )che ricordiamo è un MTF secondo la normativa MiFid (codice BTEE - Icap Brokertec Platform-) devolverà interamente il ricavato commissionale odierno a ad associazioni di beneficenza .Si ricorda che l'ammontare nell'anno 2006 del Charity Day è stato di 7,1milioni di sterline GBP.

martedì 11 dicembre 2007

MTF : LIQUIDNET



LIQUIDNET EUROPE

Liquidnet Europe è il Multilateral Trading Facilities del gruppo internazionale Liquidnet che si occupa,in ambito MiFid,di fornire una piattaforma elettronica di negoziazione per investitori professionali capace di interagire in maniera efficace(nel perfetto rispetto della “best execution”)con tutti i mercati equity europei.La piattaforma tecnologica è stata introdotta in Europa nel novembre 2002 ;gli aderenti del circuito (members)sono clienti istituzionali(in gran parte asset managers Nordamericani ed Europei ).La caratteristica del marketplace è quella di portare i flussi di gran parte dei gestori mondiali direttamente alle borse o alle trading venues più differenziate in maniera istantanea eliminando le problematiche di accesso telefonico e “monocontribuito”.La piattaforma Liquidnet è anche la più usata,in termini numerici, nel post-trading equity a livello mondiale(fonte “Operational Performance of Brokers ”).

Multilateral trading facilities
Mic code LIQU
Sito web http://www.liquidnet.com
Country code GB – Authority FSA

Strumenti negoziati tramite piattaforma Liquidnet.

venerdì 7 dicembre 2007

MiFid e la trasparenza sui bond



Importante iniziativa da parte dell'associazione intermediari del mercato bonds (ICMA) in ambito MiFid: verrà,a breve, reso operativo il portale www.bond-marketprice.com riguardante il discorso "trasparenza dei prezzi sui bonds".Entriamo nel dettaglio;il sito riguarderà i prezzi e le negoziazioni effettuate tra gli associati dell'ICMA(oltre 400 intermediari internazionali) e riguarderà solo le emissioni più liquide e per gli scambi tra i 15.ooo e il milione di euro(cioè quantità che potrebbero essere catalogate come "retail").La tipologia di bond sarà relativa a emissioni a tasso fisso,variabile e convertibili di titoli sovrannazionali e governativi,corporate e emittenti finanziari. I dati saranno pubblici e gratuiti via web per tutti e riguarderanno prezzi di chiusura,minimi e massimi e volumi dela giornata; in pratica saranno informazioni riguardanti la trasparenza sui bond solo post-trade.E' altrettanto chiaro che saranno prezzi di riferimento e a campione,anche se significativo, di un universo di contrattazioni "over the counter "molto esteso per cui non potranno essere presi come strumento "base" e vincolante per successive contrattazioni. Per rendere ottimale la trasparenza bisognerebbe introdurre anche la visibilità pre trade ;riteniamo comunque molto apprezzabile questa iniziativa in quanto molto "in scia" ai principi base della normativa MiFid.

martedì 4 dicembre 2007

Albo consulenza finanziaria: gli esiti della consultazione pubblica



Consultazione pubblica Albo consulenza finanziaria: gli psicologi difendono compatti la loro professionalità in campo finanziario.



Sono stati resi noti oggi i pareri pervenuti al ministero in risposta alla consultazione pubblica sul regolamento istitutivo dell'Albo della Consulenza Finanziaria.http://www.dt.tesoro.it/Aree-docum/Regolament/Consultazi/index.htm
Massiccia la risposta delle associazioni di categoria degli psciologi in risposta alla consultazione del Ministero dell'economia per la decisione delle lauree abilitanti all'iscrizione all'Albo della consulenza finanziaria, a testimonianza della vitalità della finanza comportamentale nel nostro paese.
Al Ministero dell'Economia sono pervenuti 122 pareri così distribuiti:
16 da associazioni professionali e ordini, 5 da società di persone e capitali, 91 da persone fisiche, 10 da "altri soggetti".
Dei 16 pareri espressi da associazioni e ordini 11 sono espressione di psicologi e a sostegno dell'inserimento della laurea in psicologia nel regolamento.
Per la precisione i pareri di ASSOCIAZIONE ITALIANA FINANANZA COMPORTAMENTALE, AIP, AISC, ALTRAPSICOLOGIA, AUPI, CONFERENZA PRESIDI FACOLTA' DI PSICOLOGIA, MOPI, ORDINE DEGLI PSICOLOGI CONSIGLIO NAZIONALE, SIPAP NAZIONALE, SIPAP VENETO, SIPLO.
Dei 5 pareri espressi da società di persone o di capitali 1 è riferito alla richiesta di inserimento della laurea in psicologia; dei 91 pareri espressi da persone fisiche 15 sono riferiti alla richiesta di inserimento della laurea in psicologia.
Per approfondimenti:
www.finanzacomportamentale.it

MTF : MTS ISRAEL


MTS ISRAEL

Mts Israel è il Multilateral Trading Facilities che negozia secondo modalità order driven(market makers) i titoli di stato israeliani.La piattaforma è la stessa del gruppo internazionale Mts/EuroMts per cui i punti di forza sono nella leadership tecnologica/strutturale in campo europeo e mondiale nella trattazione di government bonds (per il mercato istituzionale).

Multilateral trading facilities
Mic code RMTS
Sito web http://www.mtsisrael.com/
Country code GB – Authority FSA

Strumenti quotati
N.16 Bonds (Titoli di Stato israeliniani-SHAHAR BONDS di cui 7 GALIL BONDS-legati al cpi-e 9 SHARAR bonds).Tutti i bonds sono domestici e negoziati secondo la divisa originaria (Israel Shekel cambio con euro circa 5,70).
Caratteristiche dei titoli: maturity minimo 12 mesi e rating minimo Investment grade.
SHARAR –tasso fisso bullet
GALIL – indicizzati CPI(inflazione)

Market Makers

Bank Hapoalim
Bank Leumi
Citibank
Clal Finance
Deutsche Bank
Excellence Nessuah
First International Bank of Israel
Goldman Sachs International
Israel Discount Bank
Lehman Brothers International
Merrill Lynch International
Mizrahi Bank
Morgan Stanley International
Poalim Sahar
Standard Bank
The Central Co. Stock exchange Services
U-Bank
UBS
Union Bank

Mercato quote driven(market makers)


Market hours Israel time

Pre-Market 9: 00am - 9: 30am
Pre-Open Market 9: 30am - 9: 45am
Market Open 9: 45am
Market Closed 5: 30pm

Esempio obbligazione quotata

SHARAR 7% 29/04/2011
Isin IL0092667356
Divisa Israel Shekel
Ammontare emesso 11.634.160.000 shekel = circa 1.551.221.300 euro

sabato 1 dicembre 2007

MiFid – Regime di trasparenza pre e post negoziazione su strumenti finanziari diversi dalle azioni;precisazioni



Riprendiamo l’argomento della trasparenza pre e post negoziazione per strumenti finanziari diversi dalle azioni,in quanto ,è fondamentale chiarire alcuni passaggi normativi.In particolare facciamo riferimento al Regolamento Consob Mercati:



d.16191 del 30 ottobre 2007 Capo III Regime di trasparenza pre e post negoziazione su strumenti finanziari diverse dale azioni ammesse a negoziazione su mercati regolamentati.
Art.32 (Requisiti di trasparenza pre e post negoziazione per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione)

1.Le società di gestione ed i soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione stabiliscono e mantengono nel proprio regolamento adeguati regimi di trasparenza pre e post negozziazione aventi oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni,tenedo conto delle caratteristiche strutturali del mercato,del tipo di strumento finanziario negoziato e del tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio.
2.Le informazioni pre e post negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.
L’articolo 33 ripresenta la stessa dicitura dell’art.32 con riferimento agli internalizzatori sistematici.

E’ opportuno chiarire il concetto di “stabiliscono e mantengono” :il regime di trasparenza per strumenti diversi dalle azioni per quanto riguarda i mercati regolamentati,i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici NON OBBLIGA ad uno specifico modello di trasparenza ma richiede al soggetto (mercato regolamentato/mtf/internalizzatore) una valutazione per l’individuazione del regime pù adeguato, tenendo conto dei fattori specificati (caratteristiche specifiche del mercato,tipo di strumento finanziario negoziato, dimensioni degli operatori e tipo degli operatori, con particolare riguardo alla quota degli investitori al dettaglio).

Facciamo un esempio:
L’Internalizzatore Banca X fino al 30 ottobre 2007 aveva il proprio SSO dove venivano negoziati bond branded(proprie emissioni) e bond non branded(eurobonds “da paniere”).La Banca,fermo restando la scelta di continuare l’operatività come internalzzatore sistematico( segnalazione all’Autority entro il 30 marzo 2008)deve decidere quale regime di trasparenza adottare. E’ chiaro che probabilmente la scelta sarà nel mantenere un regime di trasparenza almeno uguale al precedente (SSO) e in particolare ,vista la tipologia di clientela cioè al dettaglio, si propenderà per la soluzione di estendere la trasparenza pre e post trade all’internalizzatore vista l’esistenza congiunta di tutti i fattori specificati(vedi sopra). Per quanto riguarda la “fruizione” di tale servizio ,sembrerebbe più facile,anche se commercialmente del tutto gratuita,la possibilità di permettere alla clientela di verificare le quotazioni sul sito web della Banca X(magari nella sezione dedicata con password perciò “pubblica” solo per i clienti).

martedì 27 novembre 2007

MTF : FIRST NORTH



FIRST NORTH

First north (www.omxgroup.com)è il mercato alternativo di azioni small e growth creato da Omx (Nordic exchange) al fine di proporre un Multilateral Trading facilities(MTF)idoneo a soddisfare le esigenze di crescita e visibilità dei mercati del Nord Europa nell’ambito della normativa MiFid. I punti di forza sono:procedure di ammissione più “snelle” rispetto alle grosse imprese quotate sull’Omx ;visibilità per aziende con alti tassi di crescita ma con bassa visibilità.L’ammissione delle azioni è “accompaganata” da “advisors” finanziari(Certified Advisors).

Multilateral trading facilities
Mic code ISEC
Sito web http://www.omxgroup.com/firstnorth

Strumenti quotati
Azioni
A inizio novembre 2007 n.123 azioni quotate
Trading negoziazione continua (tipologia quote driven)


Un’azione quotata su First North
360 Holding
Opening price +/- % Bid Ask Last Low High Updated(CET)
0.07 0.01 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 09:36

Share Information
Shortname
360H
ID SSE36461
ISIN code SE0001295437
Round lot 50000
Sector Casinos & Gaming
Note First North Company
Homepagehttp://www.360holding.se/
Listing Number of trades 5

domenica 25 novembre 2007

Eurobonds market e Mifid





Una gentile lettrice ci pone degli interessanti quesiti riguardo il mercato degli eurobonds ;pubblico integralmente le sue domande e apro il "dibattito" con il nostro punto di vista:
"Sulla Mifid si sono spese tante parole e regolamenti delle autorità ma come> si cala tale normativa nell'ambito del mercato degli eurobonds? Come è possibile verificare la best execution su questo mercato dominato dai market maker? Sono vincolati a segnalazioni gli operatori italiani? E chi opera all'estero? Cosa specifica la normativa in merito?"



Una prima visione di tale problema è stata sviluppata da www.mifidnews.blogspot.com recentemente con un articolo datato 10 novembre "La best execution e il mercato OTC".A questo devo aggiungere che una importante "trading venues" nazionale ha adottato una strategia(che stà avendo successo)di questo tipo:

-è diventata internalizzatore sistematico su gran parte degli eurobonds garantendo la best execution in questo modo:è collegata via bloomberg a tante venues-che non si sono classificate come sistematiche- e a tutti i mercati MTF possibili(eurotlx ,borsa italiana,tlxetc....) e inoltre ha un order routing che può analizzare immediatamente e confrontare tutti questi dati evidenziando istantaneamente COME poter quotare per essere best(o bid o offer).A quel punto la trading venues è in grado di fornire la best execution "reale"del mercato sul titolo.
A nostro parere questo processo ha tre limiti:

1)La trading venues deve dimostrare tutto questo (e pare ci riesce)

2)i prezzi su bloomberg NON sono fermi per cui non sono una garanzia assoluta per la best execution

3)il cliente finale ha un servizio molto simile a prima della MiFid in termini di trasparenza in quanto NON è visibile su un sito nè immediatamente fruibile lo "sviluppo" pre e post trade della negoziazione;ricordiamo che per il settore obbligazionariola trasparenza è derogata "in capo"all'internalizzatore (o all'Mtf)che può,come in questo caso, non fornirla alla clientela.

martedì 20 novembre 2007

MTF : CHI - X



CHI - X

Chi-X (www.chi-x.com)è il mercato alternativo di azioni (Mtf)creato dal broker Instinet (global agency broker) al fine di proporre un mercato concorrenziale ai mercati regolamentati. I punti di forza sono:circa 8000 azioni pan europee quotate;velocità di esecuzione(quasi 10 volte più veloce dei circuiti tradizionali);costi ridotti (quasi 10 volte più economici delle borse).Il servizio di post trading ai partecipanti è a cura d Fortis bank Global Clearing

Multilateral trading facilities
Mic code CHIX
Sito web http://www.chi-x.com/


Strumenti quotati:
Azioni

A inizio novembre 2007 n.8273 azioni (tutto il DAX-Germania-,tutto l’Aex25 e AexMidcap25-Olanda-,tutto il FTSE100-Uk-,37 azioni del CAC40-Francia-)


Orari
Trading negoziazione continua
8.00 – 16.25 Uk time per l’Olanda
8.00- 16.35 Uk time per Uk e Germania


Tipologia negoziazione
Order driven con book ordini anonimo

Esempio strumento finanziario quotato
Ing (Ing Group NV) codice ING.I
Isin NL0000303600 Capitalizzazione: 5.523.292.000 eur
Giornata 20/11/2007 n.trades 1330 ; volume 1.427.009 azioni ; controvalore 35.580.288

lunedì 19 novembre 2007

MiFid e fiduciarie


Molti interrogativi si sono posti, nel caso delle fiduciarie, riguardanti la loro classificazione come clienti MiFid. A livello chiarificativo bisogna specificare che le fiduciarie sono “di default” classificate come clientela professionale.Nel caso in cui operarono in proprio rimangono classificate come professionale mentre quando operano per conto terzi devono valutare la tipologia del proprio fiduciante e ,in base a questo ,richiedere al proprio negoziatore una diversa classificazione (al dettaglio).La fiduciaria, procederà alla risposta in termini di classificazione, solo dopo aver sottoposto tale quesito ai propri fiducianti . Sorge un quesito (al quale purtroppo a oggi non abbiamo avuto risposte chiare e sicure..): il fiduciario può avere clientela(fiducianti) “variegata” in termine di classificazione per la quale dare una risposta “univoca” può essere impossibile nei confronti dell’intermediario negoziatore.Il rapporto poi con il suo fiduciante è appunto di solo “fiduciario” per cui,teoricamente, fà solo da “schermo” per l’utilizzatore finale del servizo(fiduciante).Il rapporto è totalmente diverso da una banca che opera solo per conto terzi che opterà per una unica classificazione nei confronti del negoziatore e poi,a sua volta, garantirà (per esempio la best execution)nei confronti della propria clientela. Come fà il fiduciario a classificarsi nei confronti del negoziatore?
Esempio:
-per l’ordine di azioni Fiat acquistate per proprio conto impartisce istruzioni come cliente professionale;
-per l’ordine di azioni Generali acquistate per conto del fiduciante X(cliente al dettaglio impartisce istruzioni come cliente al dettaglio;
-per l’ordine di azioni Telecom acquistate per conto del fiduciante Y(cliente professionale)impartisce istruzioni come cliente professionale.
Risultato:
Un grosso onere operativo in termini di tempo che NON và a favore della miglior esecuzione in ordine di tempo per il cliente(fiduciante) stesso......

sabato 17 novembre 2007

MiFid e Assicurazioni




Un amico/lettore professionista nel campo delle Assicurazioni ci ha suggerito alcuni spunti di riflessione molto interessanti;pubblichiamo le sue considerazioni.

"La Mifid non ha causato confusione solo tra gli intermediari, ma ha seminato il panico anche tra le Compagnie. Molte di esse si son trovate assolutamente spiazzate dalla nuova normativa , come tutti del resto , in quanto non si conoscevano gli impatti che i egolamenti avrebbero avuto. La confusione è aumentata al punto che svariati operatori avevano deciso, a fine ottobre, di bloccare il collocamento di tutti i prodotti Vita. Una affollatissima riunione in ANIA il giorno 8 novembre ha cercato di fare chiarezza, ma fonti attendibili ci dicono che alcuni partecipanti siano usciti con ancora più dubbi di prima.
A ciò si aggiunge un comunicato Isvap del 7 novembre che ha specificato come per i contratti Multiramo si possano ancora usare i Prospetti Informativi attuali, fino al 31 dicembre. Nel frattempo Isvap e Consob avviano un tavolo per "fornire al mercato risposte coordinate a specifici quesiti operativi". Un suggerimento a chi (Compagnia o intermediario) sia tentato di interpretare tale norma come un "liberi tutti" per continuare a collocare Index e Unit (che multiramo non sono...) in barba alla adeguatezza Mifid: NO ! La Mifid stà,con molte perplessità nostre, sopra a tutto e quindi anche Index e Unit che tanti bilanci rimpinguano senza adeguata valutazione del cliente/del portafoglio non possono essere vendute."
Un ringraziamento sentito nei confronti del nostro lettore da parte della redazione per la preziosa collaborazione.

martedì 13 novembre 2007

MTF : ALTERNEXT




Alternext
Alternext (www.euronext.com).è il mercato alternativo di azioni creato da Euronext Nyse al fine di proporre un segmento per le piccole e medie imprese. Il listino è “centralizzato” e unico,ma consta di tre anime secondo la natura delle imprese e cioè i sottosegmenti Parigi,Amsterdam e Bruxelles.

Mtf- Multilateral trading facilities
Mic code
ALXA Alternext Amsterdam
ALXB Aleternext Bruxelles
ALXP Alternext Paris
Sito web www.euronext.com

Strumenti quotati
Azioni (mid-small caps)
Al 13/11/2007 n.119 azioni (109 Paris,8 Bruxelles,2 Amsterdam)
Orari
Trading negoziazione continua
9.00 – 17.30
Tipologia negoziazione
Quote driven


Esempio strumento finanziario quotato
Prodware
Isin FR0010313486
Capitalizzazione 39.114.680 EURO
Exhange Altenext Paris – Autority AMF

Alternext
Alternext (www.euronext.com).è il mercato alternativo di azioni creato da Euronext Nyse al fine di proporre un segmento per le piccole e medie imprese. Il listino è “centralizzato” e unico,ma consta di tre anime secondo la natura delle imprese e cioè i sottosegmenti Parigi,Amsterdam e Bruxelles.
Mtf- Multilateral trading facilities
Mic code
ALXA Alternext Amsterdam
ALXB Aleternext Bruxelles
ALXP Alternext Paris
Sito web www.euronext.com

Strumenti quotati
Azioni (mid-small caps)
Al 13/11/2007 n.119 azioni (109 Paris,8 Bruxelles,2 Amsterdam)
Orari
Trading negoziazione continua
9.00 – 17.30
Tipologia negoziazione
Quote driven


Esempio strumento finanziario quotato
Prodware
Isin FR0010313486
Capitalizzazione 39.114.680 EURO
Exhange Altenext Paris – Autority AMF

sabato 10 novembre 2007

La best execution e il mercato OTC:problematiche






Un lettore mi pone un quesito al quale è necessario rispondere in maniera più dettagliata:
“...... Vorrei fare una riflessione. Siamo sicuri che questa trasparenza verrà garantita? Come si fa a garantire la best execution in questa maniera? Nell'ambito della MIFID a parità di titolo quotato su più mercati occorrerrà garantire al cliente il prezzo migliore. Mi pare che non sia garantita la best execution se si viene limitata l'operatività ad un solo SSO o mercati affiliati.”
La risposta a tale quesito presenta un limite “di fondo”; allo stato attuale per la MiFid in realtà l'SSO deve garantire la best execution sui titoli e "confrontarsi" con gli altri prezzi sul mercato,ma questo è un pò difficoltoso se i titoli non sono quotati(OTC)e i prezzi su Bloomberg dei contributori sono indicativi e non per tutti fruibili(visibili).Inoltre se nel documento di execution policy dell'intermediario 'è indicato un solo SSO (ex SSO)o internalizzatore la "best execution" non appare molto solida. La difficoltà nella trasparenza che si riscontra sul mercato OTC ,è il “fulcro” del problema , cioè l’opacità insita delle negoziazioni per una totale mancanza di comunicazioni incrociate(voluta)dei contributori(su Bloomberg o telefonicamente).La best execution si può “avvicinare” con un documento di execution policy molto completo(con più trading venues anche su OTC e fondamentale “segnalate singolarmente”).Il documento di execution policy diventa però “laborioso” e “articolato”(e “soggetto” a continue revisioni in caso di modifiche dei vari soggetti-trading venues-). La speranza è che la concorrenza di vari MTF obbligazionari può generare un fenomeno di maggior trasparenza a livello di sistema globale(ma perchè questo possa accadere bisogna valutarlo in un arco temporale più ampio). Per riprendere il discorso del Dott.Salini di Consob,nell’ambito di un convegno a Bruxelles,il problema “vero” è la mancanza di incentivi (per gli intermediari)sufficenti per assicurare un percorso virtuoso verso una maggiore trasparenza dei mercati obbligazionari .A questa affermazione,purtroppo inopugnabile,non si può dare risposta.....

giovedì 8 novembre 2007

MiFid ; SSO e la normativa transitoria


Con riferimento alla newsletter n.42 del 2 novembre 2007 e riguardo la disciplina transitoria degli SSO (art.51 del d.16191 del 30 ottobre 2007) Consob con comunicazione del 7 novembre 2007 “chiarisce” alcuni punti tramite un documento di consultazione pubblico. Riprendiamo la norma riguardante l’articolo 51;




“Art. 51
(Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. In sede di prima applicazione, gli intermediari che intendono intraprendere l’attività di
internalizzazione sistematica su strumenti finanziari diversi dalle azioni possono effettuare la
comunicazione di cui all’articolo 21, comma 1 entro il 31 marzo 2008.

3. I soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 risultano iscritti nell’elenco dei sistemi di scambi
organizzati e che non hanno effettuato la comunicazione di cui all’articolo 21, comma 1
adempiono agli obblighi di trasparenza pre e post-negoziazione individuati nella Comunicazione
Consob del 17 aprile 2003, adottata con delibera n. 14035.

4. I soggetti abilitati adempiono agli obblighi di cui all’articolo 34 entro il 1° gennaio 2008.

Per quanto riguarda i soggetti gà abilitati(comma4)si riscontra ,in base alla Lista Internalizzatori e Mtf del Cesr (vedi articolo del 7 novembre),la NON iscrizione di alcun(ex)SSO italiano. Il problema della differenza “temporale” di adeguamento tra ex(SSO)passati internalizzatori e ex(SSO)che usufruiscono del periodo di “moratoria”(vedi comma 2. dell’art 51),a questo punto NON sussiste.Rimane la possibilità per gli SSO di continuare a adempiere agli obblighi individuati nella Comunicazione Consob del 17 aprile 2003 inclusi quelli relativi alla trasparenza pre e post negoziazione FINO AL MOMENTO in cui viene effettuata la richiesta di INTERNALIZZAZIONE SISTEMATICA alla Consob.(art.21 comma 1 Regolamento Mercati Consob).
In ogni caso i soggetti abilitati e le società di gestione dei mercati devono comunicare alla Consob ,dopo le opportune valutazioni, anche la decisione della NON internalizzazione sistematica da parte dell’SSO stesso.

mercoledì 7 novembre 2007

MiFid - Internalizzatori e Mtf .La (short)list delle adesioni al 1 novembre


Ecco la "prima" lista ufficiale del CESR degli MTF e internalizzatori sistematici al 1 novembre 2007. A fianco di ogni nome,qualora non fosse chiaro, abbiamo inserito la nazione di appartenenza.








Lista Mtf

Nome
NYSE EURONEXT - ALTERNEXT AMSTERDAM
ALTERNEXT BELGIO
NYSE EURONEXT - ALTERNEXT PARIS
BGC BROKERS LP GB
MTS BELGIUM
ICAP BROKERTEC PLATFORM GB
JP MORGAN CAZENOVE
CANTORCO2E GB
MTS POLAND
CHI-X EUROPE LIMITED GB
EUROCREDIT MTS GB
CREDITEX REALTIME GB
EURO MTF LUSSEMBURGO
EUROMTS ITALIAEUROTLX
AUSTRIAN ENERGY EXCHANGE
CANTOR SPREADFAIR GB
MTS FRANCE SAS
FXMARKETSPACE LIMITED GB
GFI CREDITMATCH (BROKERS)GB
GFI CREDITMATCH (SECURITIES)GB
GFI FOREXMATCH GB
GFI ENERGYMATCH GB
ICAP HYDE DERIVATIVES TRAYPORT PLATFORM GB
ICAP ISWAP PLATFORM GB
ICAP ENERGY TRAYPORT PLATFORM GB
ETC/BROKERTEC PLATFORM GB
MTS IRELAND
FIRST NORTH ISLANDA
EUROMTS LINKERS MARKET GB
LIQUIDNET EUROPE GB
EUROGLOBAL MTS GB
MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL SPAGNA
MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE ITALIA
MARKETAXESS EUROPE LIMITED GB
MARCHÉ LIBRE BELGIO
MTS AUSTRIA
MTS DENMARK
MTS FINLAND
MTS GREEK MARKET
NEWEUROMTS GB
EURO-MILLENIUM (NYFIX)GB
PREBON CDS (SECURITIES)GB
MTS QUASI-GOVT MARKET GB
CREDITEX Q-WIXX PLATFORM GB
MTS ISRAEL GB
REUTERS TRANSACTION SERVICES LIMITED GB
SHAREMARK GB
MTS SPAIN, S.A.
SPECTRONLIVE TRAYPORT GB
BOND VISION CORPORATE ITALIA
SWAPSTREAM GB
TULLETT PREBON ENERGY (TREASURY & DERIVATIVES)GB
TULLETT PREBON ENERGY (UK)
TRADEBLADE (SECURITIES)GB
TRADEBLADE (TREASURY & DERIVATIVES)GB
TRADITION CDS GB
TFS GREEN SCREEN GB
TFS VARIANCE SWAPS SYSTEM GB
VOLBROKER GB
EUROBENCHMARK T-BILLS MARKET GB
TRADING FACILITY BELGIO
TRADEWEB / THE TRADEWEB SYSTEM GB
MTS CEDULAS MARKETS GB
MTS SLOVENIA GB
VENTES PUBLIQUES BELGIO
WIENER BOERSE AG DRITTER MARKT (THIRD MARKET)GRECIA
WCLK PLATFORM GB
ALTEX-ATS GB
ALTERNATIVE SECURITIES MARKET IRLANDA
EUREX BONDS GMBH
EUREX REPO GMBH
FIRST NORTH DANIMARCA
TRADEGATE AG GERMANIA
IRISH ENTERPRISE EXCHANGE
LATIBEX SPAGNA
AIM GB
LONDON STOCK EXCHANGE - MTF
NYSE EURONEXT - MARCHE LIBRE PARIS
SISTEMA ESPAÑOL DE NEGOCIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
THE PLUS-QUOTED MARKET GB
THE PLUS-TRADED MARKET GB
POSIT IRLANDA
POWERNEXT FRANCIA
VIRT-X EXCHANGE LIMITED GB

Lista internalizzatori sistematici

Nome
ABN AMRO (London Branch)
BNP PARIBAS ARBITRAGE
Danske Bank
Nordea Bank Danmark A/S
Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Global Markets U.K. Equity Limited
Credit Suisse Securities Europe Ltd

martedì 6 novembre 2007

MiFid- Il mercato Over the Counter(OTC)delle obbligazioni



Vi è una sostanziale differenza tra l’operatività per una banca retail prima della MiFid e dopo, nel campo della negoziazione Over The Counter delle obbligazioni. Analizziamo i processi nei due casi(esempi):

-prima del 1 novembre 2007Il cliente vuole acquistare le obbligazioni Gmac euro 4,75% 2009 e passa l’ordine di acquisto alla propria filiale bancaria senza conoscere l’esatto prezzo di acquisto in quanto l’obbligazione è trattata Otc.
L’operatore titoli di filiale chiama la direzione finanza della sede centrale e chiede se il titolo è disponibile nel paniere titoli o a che prezzo si può acquistare sul mercato Otc.L’operatore titoli della direzione ,se il titolo non è in paniere, acquista sul mercato Otc tramite la transazione su Bloomberg di uno dei market makers con i quali ha la “linea” operativa. La verifica della best execution è in base alla funzione ALLQ di Bloomberg dove si vedono le migliori quotazioni NON irrinunciabili in quanto il mercato Otc, anche se è possibile “tradare” in forma elettronica, è pur sempre Otc (e le “regole” sono imposte dai market makers stessi cioè il “trade” è “subject” in quanto potrebbe essere anche NON eseguibile al dato prezzo –bisogna aspettare qualche secondo o minuto per la conferma del trade stesso-).La direzione titoli trasferisce le informazioni alla filiale (e poi al cliente).
In definitiva : poca visibilità pre e post trade ,velocità dell’esecuzione media, scarsa “consistenza” della best execution,il cliente non conosce perfettamente la “strategia”dell’esecuzione.

-dopo il 1 novembre 2007Il cliente conosce tramite il documento di execution policy consegnatoli dalla banca, qual’ è la “strategia di esecuzione della banca” nel segmento obbligazioni Otc.Prendiamo il caso che la banca passi l’ordine a un nuovo Mtf obbligazionario esterno(oppure l’alternativa “un po’ più scomoda” per la banca sarebbe quella di “internalizzare” l’ordine con più problematiche in fase di best execution su obbligazioni non branded-come la Gmac euro 2009-).
L’operatore titoli di filiale in questo caso può in tempo reale conoscere il prezzo di acquisto (proposta irrevocabile dell’Mtf obbligazionario)per esempio via supporto web e trasferire tale informazione pre trade(trasparenza pre trade)al cliente;può inviare l’ordine tramite routing che è collegato alla direzione titoli della banca.
Tramite interconnessione la banca trasferisce automaticamente l’ordine d’acquisto ,nella frazione di tempo infinitesimale, al mercato Mtf obbligazionario e verrà eseguito l’ordine stesso(quotazioni irrinunciabili). Sempre in tempo reale vi sarà il processo inverso di informazione alla filiale e al cliente (trasparenza post trade).Chi garantisce la best execution? La banca stessa tramite la sicurezza di “aderire” all’Mtf che,per motivi commerciali, cercherà nel tempo di garantire la best execution .(ricordiamo come “total consideration”) ai propri clienti.
In definitiva: visibilità (trasparenza) pre e post trade,velocità di esecuzione, best execution. In perfetta compliance con la MiFid!!!!!

venerdì 2 novembre 2007

MiFid ; "primo contatto utile....."


Se osservate e leggete attentamente la Delibera n.16190 - Libro IX- Entrata in vigore e disposizioni transitorie- Art.113 comma 2. vi troverete di fronte a un dilemma di tipo linguistico che potrebbe incidere sull'operatività di una impresa finanziaria in ambito MiFid.Testualmente:


"Gli intermediari provvedono agli adempimenti in tema di informazioni nei confronti della clientela in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento,di cui agli articoli da 29 a 32,35,comma 2,46 e 52,comma 1, lettera b1),in occasione del primo contatto utile o ,in mancanza,non oltre il 30 giugno 2008".

Facciamo il punto della situazione in capo agli adempimenti informativi per "vecchia" e "nuova" clientela MiFid:
"vecchia" clientela: adeguamento a nuova informativa vedi art.113 .....primo contatto.
"nuova"clientela:adeguamento dal 1 novembre 2007 a nuova informativa.

Rileviamo due problematiche:
1)cosa vuole dire la dicitura primo contatto utile ?
Vuol dire primo contatto effettivo (presenza fisica del cliente)nel quale si sottopone nuova informativa?
Ma se il cliente chiama per eseguire un ordine telefonico di titoli questo è o non è un primo contatto utile?

2)riguardo alla "nuova" clientela a oggi quante banche/istituzioni si sono già adeguate?<

giovedì 1 novembre 2007

martedì 30 ottobre 2007

REGOLAMENTI ATTUATIVI CONSOB-BANCA D'ITALIA MIFID

FINALMENTE I REGOLAMENTI ATTUATIVI CONSOB/BANKIT!!!



Oggi finalmente è arrivato a conclusione l'"iter" regolamentare che prepara l'Italia alla MiFid.Il compito di http://www.mifidnews.blogspot.com/
NON si esaurisce alla fase preparatoria,ma in questo caso è giusto "dare voce" ai fatti concreti e per fare questo è impensabile una "lettura" veloce e approssimativa dei testi stessi(anche se la redazione ha già tratto alcune conclusioni); riteniamo tuttavia ,che una prima idea dei lavori l'abbiamo identificata nelle parole del nostro regolatore (http://www.consob.it/) in maniera,a nostro parere, molto efficace. Riportiamo ,di seguito, un piccolo "stralcio" direttamente dal sito di Consob e,aspettando,l'inizio ufficiale della MiFid,invitiamo tutti a interagire con noi e a mandarci delle impressioni riguardo i regolamenti.
La Banca d'Italia e la Consob hanno approvato il regolamento relativo alle materie sottoposte alla disciplina congiunta delle due autorità in attuazione della direttiva europea sulla prestazione dei servizi d'investimento (Mifid). Il provvedimento contiene disposizioni di natura organizzativa e procedurale, cui gli intermediari dovranno attenersi nella prestazione dei servizi, nelle attività d'investimento e nella gestione collettiva del risparmio. Banca d'Italia e Consob hanno definito, in attuazione dell'articolo 5 del Testo unico della finanza, un protocollo d'intesa che indica i compiti di ciascuna autorità di vigilanza e le modalità del loro svolgimento. Il protocollo, che sarà firmato domani, intende garantire il coordinamento delle funzioni di vigilanza, al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli intermediari. La Banca d'Italia ha inoltre emanato un regolamento che disciplina il capitale minimo e l'operatività all'estero delle società di intermediazione mobiliare (Sim) nonché gli obblighi degli intermediari relativi al deposito e al sub-deposito dei beni della clientela nella prestazione di servizi ed attività di investimento. La Consob ha emanato un nuovo regolamento intermediari che abroga e sostituisce quello previgente e ha adottato alcune modifiche al regolamento mercati.
Il nuovo regolamento disciplina l'autorizzazione delle Sim e delle imprese d'investimento extra-comunitarie, nonché le procedure per la prestazione dei servizi e le attività d'investimento in Italia da parte di imprese comunitarie. Detta altresì, anche con riguardo alla prestazione dei servizi fuori sede o a distanza, le principali regole di condotta degli intermediari in materia di: informazioni da fornire agli investitori; conoscenza del cliente; valutazioni di adeguatezza o appropriatezza degli investimenti; best execution; gestione degli ordini dei clienti; incentivi al collocamento. Il nuovo regolamento ridisegna sul modello Mifid anche le regole di condotta da seguire nella gestione collettiva del risparmio e nella distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche o da imprese di assicurazione. Il regolamento indica anche le modalità di ordinato passaggio dalla vecchia alla nuova normativa entro il termine ultimo del 30 giugno 2008, come previsto dal Legislatore per l'aggiornamento dei contratti. Le modifiche al regolamento mercati riguardano, invece, l'eliminazione dell'obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati e le norme relative alle nuove piattaforme di negoziazione. I provvedimenti, in vigore dal mese di novembre, completano l'attuazione della direttiva MiFID e sono disponibili sui siti internet della Banca d'Italia (
www.bancaditalia.it) e Consob (www.consob.it)
Il dibattito è aperto!

domenica 28 ottobre 2007

MiFid e il "secondario" su obbligazioni corporate



Una delle problematiche più attuali,e non strettamente collegate alla MiFid,riguarda il mercato secondario delle obbligazioni non quotate sui mercati regolamentati e la loro "cessione" da parte degli intermediari alla clientela retail.Anche la revisione del TUF di gennaio 2007 non ha chiarito in maniera definitiva tale problema;cerchiamo di offrire una interpretazione "solida".

Il "nuovo" articolo 100-bis del TUF modificato nel gennaio 2007,elimina il concetto di SOLVIBILITA' a carico degli intermediari nel caso di offerta successiva all'emissione nei successivi 12 mesi di obbligazioni SENZA prospetto e destinate(in fase di mercato primario)solo alla clientela istituzionale.Viene però introdotto il concetto di possibile NULLITA' del contratto ,su richiesta della clientela,in tale periodo(12 mesi) se viene venduta un'obbligazione NON rispondente al criterio di adeguatezza del profilo di rischio del cliente stesso. L'onere preparatorio è totalmente a carico dell'intermediario per cui si assiste a un quasi univoco rifiuto da parte degli intermediari di offrire tali obbligazioni nel periodo successivo all'emissione stessa(12 mesi).Rimangono escluse da problematiche di vendita alla clientela sul mercato secondario i titoli di stato di paesi con rating superiore all'investment grade e i titoli di emittenti sovranazionali.

Sembrerebbe una soluzione senza via d'uscita ,ma la realtà è differente dalla teoria infatti si assiste da un pò di tempo all'emissione di obbligazioni più "calibrata"quantitativamente però quasi tutte con prospetto allegato.Questa condizione permette il collocamento alla clientela delle obbligazioni.

Un altro aspetto potrebbe essere da "garante" alla clientela:la nascita ,con la MiFid, di nuovi Mtf obbligazionari/internalizzatori permette alla clientela di scegliere titoli rivenienti dai "book" di tali venues,che ovviamente,metteranno a disposizione degli scambi le tipologie di titoli idonee ,in termini di requisiti,alla negoziazione più estesa.

sabato 20 ottobre 2007

Execution only......MiFid



In capo alla bozza del RegolamentoIntermediari di Consob ,vi è la specifica indicazione della tipologia di "mera esecuzione" ordini cioè: "possibilità, per i servizi di(mera) esecuzione di ordini per
conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini, di rescindere, a specifiche e determinate condizioni, e nei limiti delle stesse, dalla conoscenza del cliente e dalla conseguente valutazione di appropriatezza. L’execution only, non è un nuovo o diverso servizio di investimento, ma uno specifico, possibile,atteggiarsi dei servizi di esecuzione di ordini e di ricezione e trasmissione ordini.
1. Gli intermediari quando prestano servizi di investimento che consistono unicamente nell'esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente, con o senza servizi accessori, a possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conte dei clienti o di
ricezione e trasmissione ordini, detti servizi di investimento ai loro clienti senza che sia
necessario ottenere le informazioni o procedere alla determinazione di cui al paragrafo 5
valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato
regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato
monetario, obbligazioni o altri titoli di credito debito (escluse le obbligazioni obbligazioni o i
titoli di credito debito che incorporano uno strumento derivato), OICVMR armonizzati
ed altri strumenti finanziari non complessi. Un mercato di paese terzo è considerato
equivalente a un mercato regolamentato se rispetta requisiti equivalenti a quelli fissati al
Titolo III. La Commissione pubblica un elenco dei mercati da considerare equivalenti.
L'elenco è aggiornato periodicamente;
b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale
servizio, l'impresa di investimento l’intermediario non è tenuta o a valutare l'idoneità dello strumento o servizio prestato o proposto e che l’appropriatezza e che pertanto egli l’investitore non beneficia della corrispondente protezione offerta dalle pertinenti norme relative disposizioni di comportamento delle imprese".

La norma sembrerebbe abbastanza chiara nella sua tipologia, ma è nostro compito sollevare dei dubbi: la modalità operativa lascia qualche perplessità nella relazione tra cliente e operatore ;in particolare sembra alquanto "labile" il confine tra pura esecuzione e una forma di "consulenza" minima da parte dell'operatore. Dalle prime indiscrezioni sulle norme transitorie che saranno contenute nel documento definitivo Intermediari ,però chiariscono il problema:

"la modalità operativa di execution only dovrà essere utilizzata esclusivamente nell'ambito di canali telematici, che precludono l'interazione del cliente con personale dell'intermediario"

......una precisazione "ad hoc" per le strutture di trading on line???

mercoledì 17 ottobre 2007

MiFid: un "sottile filo di speranza" alla proroga?


UN SOTTILE FILO DI SPERANZA........vorrei dare risalto alla notizia apparsa oggi su un noto quotidiano nazionale di una possibile miniproroga da parte delle Autority nazionali NON alla scadenza MiFid(1 novembre),ma a una forma di "indulgenza" nei confronti dell'adeguamento normativo delle aziende nazionali. NON si hanno certezze ufficiali, ma l'impressione che la "via" intrapresa sia simile a quella olandese cioè di una forma di moratoria (primo aprile 2008) Ciò non toglie,che se da parte dell'autority ci potrebbe essere uno spiraglio di benevolenza, un NON adeguamento immediato NON assolverebbe le aziende nazionali dal dover rispondere(post MiFid)di eventuali mancanze o carenze nei confronti della clientela;in "parole povere" questa miniproroga NON sarebbe sufficente a metterli al riparo da eventuali cause legali individuali da parte di clienti insoddisfatti!

venerdì 12 ottobre 2007

MiFid e consulenti:il punto della situazione.


La MiFid ha introdotto la figura del consulente individuale ,rimandando però al regolamento ministeriale la disciplina dei requisiti cioè professionalità,onorabilità,indipendenza e patrimonio.
Per l'accesso i requisiti saranno:laurea,esame di ammissione e "crediti formativi"(aggiornamento professionale).L'unica deroga è ammessa per promotori e funzionari di banca in grado di dimostrare lo svolgimento dell'attività professionale nei tre anni precedenti l'iscrizione all'albo.E' fondamentale NON avere carichi pendenti con la giustizia e requisiti di onorabilità.Bisogna dimostrare anche la totale autonomia da altri soggetti abilitati all'esercizio,da imprese assicuratrici e da emittenti di prodotti finanziari. Infine è obbligatoria l'assicurazione che copra il consulente da eventuali richieste danni da parte della clientela.

sabato 6 ottobre 2007

MiFid e le banche estere


www.mifidnews.blogspot.com si prefigge di dare segnalazione di ogni opinione anche se magari difforme da quella della redazione stessa. Fermo restandoda parte nostra la "condivisione" della trasparenza pre e post trade estesa in Italia anche a strumenti finanziari diverse dalle azioni , riteniamo coerente dare ascolto a opinioni differenti anche perchè servono a migliorare la qualità finale del regolamento stesso.Proprio in merito a tale argomento si è mossa l'Associazione delle Banche Estere in Italia della quale pubblichiamo un "passaggio" estratto dalle bozza pubblica di consultazione del regolamento Mercati e Intermediari;
"In particolare, il primo dubbio interpretativo attiene al generico riferimento contenuto nel
primo comma a “strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi alla negoziazione nei
mercati regolamentati”: poiché detto obbligo non è stato previsto dagli altri Stati membri
si ritiene opportuno specificare che si tratta dei mercati regolamentati “italiani”.
Più in generale le previsioni dell’art. 13 duodecies rappresentano per le banche estere
presenti in Italia un aggravio rispetto alle prescrizioni della MiFID poiché le Case madri
estere delle succursali di banche comunitarie insediate nel nostro Paese, presso cui sono
accentrate tutte le negoziazioni su strumenti finanziari, dovrebbero implementare
procedure e sistemi informativi esclusivamente per adempiere ad obblighi previsti solo in
Italia e non anche negli altri Paesi dell’UE.Peraltro, l'eventuale regime di trasparenza ai sensi del Considerando 46 non siapplicherebbe alle transazione effettuate al di fuori del territorio italiano."

La soluzione proposta dall'AIBE appare condivisibile da Noi ,almeno nel limitare e specificare che l'estensione della trasparenza deve valere per i mercati regolamentati italiani e,aggiungiamo noi, per gli Mtf.



mercoledì 3 ottobre 2007

Regolamento congiunto MiFid.La bozza



Carico di molte aspettative è arrivata il documento congiunto sui regolamenti attuativi MiFid ad opera di Banca d'Italia e Consob. Come per il precedente regolamento Intermediari e Mercati diffuso da Consob in consultazione, gli operatori dovranno far pervenire i propri commenti entro il 13 ottobre ;successivamente si potrà avere il documento finale al "fotofinish"per l'inizio della MiFid ! Penso che per tutti noi operatori sia stata una giornata di riflessioni intense riguardo il documento (che fà seguito il precedente non meno importante per gli intermediari e i mercati). www.mifidnews.blogspot.com articolerà una serie di articoli che da oggi in poi esamineranno "temi" più specialistici riguardo i regolamenti attuativi segnalando al pubblico varie problematiche che emergono dalla lettura delle bozze in consultazione(sia quella di Consob in luglio che quella odierna). Per ora mi è apparso di estrema importanza segnalare una precisazione inerente al Capo III articolo 12 (funzioni aziendali di controllo)che "delimita" il ruolo della compliance in maniera meno restrittiva e "rigida"(addirittura in maniera totalmente opposta a quanto dichiarato in precedenza)rispetto alle precedenti istruzioni di Banca d'Italia :"è consentito agli intermediari di individuare un unico responsabile per lo svolgimento delle attività di compliance e di gestione del rischio o di non istituire le funzioni di gestione del rischio e di audit interno...."

sabato 29 settembre 2007

EuroMts: Ok a Hedge Fund? Si, No, forse....



Un noto quotidiano finanziario nazionale giovedì 27 settembre ha riportato la notizia del "via libera" da parte del consiglio di EuroMts per l'accesso al più importante circuito internazionale di negoziazione titoli di stato e bonds, da parte di operatori finanziari non bancari come hedge funds (a patto che abbiano lo status di broker-dealer). Questa precisazione appare importante in quanto devono essere soggetti a vigilanza .

Sembrava, dalle parole del presidente di Mts Pietroluongo(e sopratutto da quello che è stato riportato dalla stampa)tutto oramai deciso.Invece....colpo di scena, il giorno dopo un altro quotidiano smentisce (parzialmente) quanto detto il giorno prima dal concorrente, in quanto sembrerebbe solo un'"apertura" formale e d'intenti all'allargamento dei soggetti abilitati senza previsione nè di tempistica, nè di regole, nè di modalità. In realtà c'è stata la veemente protesta dei soggetti bancari presenti in Mts(e azionisti al 40% del capitale mentre il 60% e di Borsa Italiana) da sempre contrari all'ingresso ,in questo importante mercato dei titoli di stato, delle famigerate "locuste"(termine in voga per definire gli "hedge funds").

Al di là della lotta politica riguardo questo nuovo cambiamento, andiamo ad analizzare il problema dal punto di vista MiFid; gli hedge fund(esteri -NON i fondi speculativi italiani che sono di fatto normali Sgr-) sono per definizione NON soggetti a vigilanza (parliamo di hedge funds "classici" con nazionalitàBVI- Cayman etc) per cui diventa difficile "inquadrarli" in qualsiasi modo anche in un'ottica comunitaria e non. Sembrerebbe(e uso il "condizionale") necessario che possano avere un minimo di personalità giuridica ,almeno in ambito MiFid, soggetta a vigilanza nel paese di origine. Questo porterebbe inevitabilmente, affinchè possano operare come broker-dealer su Mts, a diventare(o a creare) Sim o società di investimento secondo le classificazioni MiFid(controparti qualificate). Se fosse così ....benvenuti! (anche perchè magari si amplierebbe la richiesta specialistica in campo lavorativo nazionale)

lunedì 24 settembre 2007

Regolamenti attuativi Consob:entro la metà di ottobre?


Notizie importanti a latere del convegno in data 21 Settembre a Roma sulla MiFid con la partecipazione del Presidente della Consob Lamberto Cardia. Le "tappe" per l'adozione definitiva dei regolamenti dovrebbero essere le seguenti:
- consultazione al mercato di bozza congiunta Banca d'Italia e Consob entro la prima decade di ottobre
-adozione definitiva dei regolamenti(congiunti) entro la metà di ottobre.

Sempre il Presidente della Consob ha chiarito alcuni punti fondamentali :

-secondo il 7mo considerando della L2 è chiaro che gli Stati Membri non devono aggiungere regole vincolanti supplementari all'atto del recepimento in quanto le regole nazionali aggiuntive non troverebbero comunque applicazione nei confronti degli intermediari comunitari operanti in regime di libera prestazione di servizi.

-in Italia la mancata previsione di un regime di trasparenza per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni comporterebbe nei fatti una diminuzione sostanziale dei livelli di trasparenza attualmente presenti in Italia.Risulta perciò che per non vanificare l'attuale livello di informazione sugli strumenti finanziari diverse dalle azioni, si rimette ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione e agli internalizzatori sistematici l'obbligo di individuare adeguati requisiti pre e post-negoziazione.




sabato 22 settembre 2007

MiFid e transaction reporting:problematiche



In merito alla bozza di consultazione Consob inerente il nuovo regolamento mercati, devo segnalare delle asimmetrie nella disciplina del transaction reporting. In particolare risulta evidente le diverse modalità di informazione alle autorità di controllo (Consob) tra un Mtf e un mercato regolamentato: nel primo caso l'Mtf NON è obbligato a segnalare direttamente una transazione alla Consob(mentre l'impresa di investimento che "negozia" attraverso l'Mtf SI);nel caso di un mercato regolamentato vige l'obbligo da parte dello stesso di segnalare una transazione alla Consob(mentre l'impresa di investimento che "negozia" dalla borsa NO). C'è un'evidente e completa disparità di trattamento tra le due "venues" che ,per definizione MiFid, dovrebbero essere in uguale competizione . Anche tra le imprese di investimento che già negoziano in borsa, esiste una disparità di informativa ; l'esenzione di transmission reporting è a capo dei "native members"(operatori italiani) -come illustrato sopra-mentre i "remote members" devono sostenere gli obblighi di informativa alla loro "home competent autority".

domenica 16 settembre 2007

MiFid: la struttura di trading obbligazionario in un marker maker di Mtf





Visto l'avvicinarsi della scadenza MiFid vorrei illustrare sinteticamente una struttura di trading desk ipotizzandola inserita in un Mtf (obbligazionario)con la funzione di market maker. Per gli addetti ai lavori (traders) questo esempio può essere "banale", ma preferirei chiarire alcuni concetti:


L'Mtf è composto da market makers che in un sitema di quote-driven espongono in maniera continuativa e irrevocabile quotazioni su singoli bonds. E' abbastanza plausibile che questi bonds possono essere di emanazione propria (obbligazioni del proprio "gruppo" di appartenenza) dove lo stesso market maker ,tramite la struttura di sales,ha la possibilità di "veicolare" (anche in ambito MiFid) i flussi di ordini del proprio gruppo di appartenenza(come in un passato recente). Ora analizziamo la struttura funzionale (indipendentemente dalle dimensioni):


-sales; cioè dei "venditori" che si preoccupano di sollecitare i clienti sull'interesse dei propri traders nella quotazione, di indicare delle "special situations" al mercato(es. switc tra bonds), di indicare sempre ai propri clienti o potenziali la costruzione di strategie ,anche non di effetto immediato,che potrebbero essere finalizzate tramite trades con i propri market makers.


-traders ; espongono le quotazioni sull'Mtf in base a precisi "ordini di scuderia"(esempio di "difesa" di quotazioni delle obbligazioni proprie del gruppo di appartenenza) oppure di market making su obbligazioni diverse e svariate(strutturati, plain vanilla) dove c'è per esempio un interesse "storico" nel "fare posizione"(es. bonds dove nel recente passato il market maker esponeva prezzi sulla propria pagina Bloomberg).

Dibattito su MiFid: un esperimento ...



Vorrei sottoporre ai lettori dei quesiti interessantissimi che mi ha sottoposto un gentile frequentatore del blog al fine di trovare delle risposte comuni(tramite dibattito) ; è un'esperimento di "incontro" telematico che spero possa essere di aiuto a tutti noi. In questo caso un'opinione ce l'ho anch'io, ma preferirei coinvolgere tutti nel dibattito per "allargare" la discussione. Ecco il testo della email:

Vorrei sottoporti alcuni temi da discutere sul tuo blog, ovviamente se sei d'accordo e se ti sembrano "a tema":

- inducement: come impatta MiFID sui rebates- consulenza o collocamento: come si posizioneranno le banche in funzione del loro core business? E' possibile costruire una mappa che da un lato mette le due modalità di servizio e dell'altra le varie tipologie di banche (retail mass di grande dimensioni, retail locale, private banking, corporate, affluent, ecc.)?

- classificazione dei clienti? Rimane tutto come prima (vedi definizione degli investitori qualificati stile DM 228 del 1999 dove bastava una autocertificazione) o si diventa più stringenti? (i clienti professionali autocertificano le loro dimensioni e operatività o devono "dimostrarle"?)

sabato 15 settembre 2007

Raccolta ordini pre e post MiFid


La negoziazione di ordini della clientela nella MiFid, si caratterizzerà rispetto al passato, principalmente nella comunicazione immediata (o al massimo algiorno dopo) e su supporto durevole dell'eseguito o eventualmente dell'ineseguito.Questo cambierà l'approccio operativo nelle comunicazioni alla clientela in quanto verranno "archiviate" le telefonate di eseguito o il nulla.....Si immagina uno "scenario" simile a quello,come avviene attualmente tra sim negoziatrici e clientela istituzionale(esempio fondi),dove il tutto si concretizza formalmente tramite email o fax di eseguitoin serata o al massimo in mattinata.A titolo chiarificativo ,di seguto, uno "stralcio" dell'articolo 40 della Direttiva 73/2006.

SEZIONE 4
Comunicazioni ai clienti
Articolo 40
(Articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE)
Obblighi di comunicazione rispetto all’esecuzione di ordini
che esulino dalla gestione del portafoglio
1. Gli Stati membri assicurano che quando le imprese di
investimento hanno eseguito un ordine, che esuli dalla gestione
del portafoglio, per conto di un cliente, prendano i seguenti
provvedimenti rispetto a tale ordine:

a) l’impresa di investimento deve fornire prontamente al
cliente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali
riguardanti l’esecuzione di tale ordine;

b) nel caso di un cliente al dettaglio, l’impresa di investimento
deve inviare al cliente un avviso su un supporto durevole
che conferma l’esecuzione dell’ordine quanto prima e al più
tardi il primo giorno lavorativo seguente all’esecuzione o, se
l’impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al
più tardi il primo giorno lavorativo seguente la ricezione
della conferma da tale terzo.

2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri
prescrivono alle imprese di investimento di fornire al cliente, su
sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.

mercoledì 12 settembre 2007

Contrattualistica, MiFid e confusione...seconda parte



Un amico e lettore del blog mi ha risposto così in merito al precedente mio articolo con una "visione" molto interessante del problema (e ti sono profondamente grato perchè così riusciamo a "interagire" ...);

"Ti scrivo in merito all'ammonizione sulla contrattualistica da approntare con la Mifid;temo che al momento nessuno sappia ancora cosa fare per essere <> alle nuove norme. A mio parere se ci fermiamo a discutere su questi argomenti non otteniamo dei grandi risultati. La nuova direttiva ha il grande pregio di lasciare a ciascun intermediario la possibilità di ritagliarsi addosso l'abito che più gli aggrada, in questo modo un piccolo istituto sceglierà ed offrirà presumibilmente solo quei servizi che il suo territorio gli chiede, tralasciandone altri (meno remunerativi e/o meno richiesti) che sarebbe troppo dispendioso approntare. Per contro una grande banca internazionale non avrà nessuna difficoltà a coprire l'intero ventaglio di servizi e strumenti finanziari esistenti, poichè ha dimensioni tali da riuscire a sfruttare le economie di scala.Presumo allora (e temo di non sbagliare) che ci sarà un'accentuata segmentazione
non solo della clientela (la domanda) ma anche dell'intero sistema bancario (l'offerta)
e probabilmente si creerà quell'efficienza che il mercato dei servizi finanziari non è
ancora riuscito ad esprimere da solo (almeno in Italia).Concludendo non ci sarà, a mio avviso, una serie di incombenze cui tutte le banche indistamente dovranno far fronte, ognuna dovrà semplicemente andare a ritoccare il vestito che ha scelto di indossare".

Mi sembra un punto di vista "condivisibile"e positivo; da parte mia l'articolo voleva essere un pò provocatorio(per avere vostri riscontri)e un pò critico .Inoltre penso che già il mercato si sia "segmentato" in base alle dimensioni; tuttavia la mia maggiore critica consiste nel desiderare un maggiore "slancio" propositivo delle autorità all'affrontare velocemente argomenti delicati ( esempio inducements) che lasciano parecchio preoccupati noi operatori...

domenica 9 settembre 2007

Contrattualistica, MiFid e confusione...



Un amico mi ha , duramente ,ammonito che a fronte di tante parole sulla MiFid anche il blog http://www.mifidnews.blogspot.com(nella/ mia persona) NON dà indicazioni precise e pratiche in merito alla contrattualistica da adottare(e sostituire) nell'offerta di prodotti finanziari. In verità non sono riuscito a rispondere se non con approssimazione, ma purtroppo mi trovo di fronte a una serie di ostacoli di tipo formale che allo stato attuale è difficile superare ;è anche vero che l'adeguamento della contrattualistica da parte degli intermediari(vedi richiesta Assosim)è stato posticipato di 6 mesi dal 1 novembre 2007. E' anche vero che il mio background personale di tipo operativo titoli,non mi favorisce nello sbilanciarmi in una materia così delicata,a livello legale, quale un'indicazione di contratto da consegnare alla clientela. Ora il mio intento originario del blog è quello dell'interazione con gli utenti(e vi ringrazio pubblicamente perchè mi contattate spesso e arricchite la conoscenza della MiFid!), ma chiedo un ulteriore sforzo da parte vostra ;ho la presunzione che un blog "aperto" e di libere idee e interpretazioni come questo possa fornire suggerimenti, consigli per il delicato problema dell'aggiornamento della contrattualistica da proporre alla clientela e in questo momento diventa una priorità per noi addetti ai lavori e non. Se qualcuno ha qualche indicazione precisa a tale proposito sarei orgogliosi di "ospitarla" su questo blog!

Mi permetto di sottoporre all'attenzione degli utenti un seminario sulla MiFid che potrebbe aiutarci a capire meglio la MiFid dal punto di vista della relazione con il cliente:

"Mifid: come cambia la relazione con la clientela. Impatti organizzativi e commerciali" è il titolo del seminario organizzato dal mensile AziendaBanca in collaborazione con Res Group. Il seminario si tiene il 26 settembre a Milano (Hotel Executive, Viale L. Sturzo, 45 - ore 9 - 16), ed è indirizzato a Private Banker, Risk Manager, Compliance Officer, Responsabili legali, Internal Auditor e Responsabili Organizzazione di banche e società finanziarie.La partecipazione è gratuita, ma condizionata all'iscrizione, il programma completo è disponibile su http://www.edipi.com/conference/mifid

sabato 1 settembre 2007

MiFid e Private Banking



Il settore del Private Banking ha avuto uno sviluppo notevole in Italia negli ultimi anni (afflusso capitali dagli "scudi fiscali",aumento della clientela "facoltosa") e ricopre un ruolo fondamentale all'interno delle strutture finanziarie nazionali. La nuova normativa MiFid incide sull'organizzazione delle strutture di Private Banking non direttamente sui processi di negoziazione e trading,che tradizionalmente NON sono contemplati in queste strutture dove l'attività titoli e' principalmente di raccolta ordini(per la MiFid -execution only-). Ma numerosi altri aspetti sono da considerare e in particolare:

-le gestioni patrimoniali (come da mio articolo Gestioni patrimoniali e MiFid)e in particolare le GPF (come ricordato nell'ultima newsletter Gpf e MiFid)

-l'informativa alla clientela e la classificazione della stessa alla luce della nuova normativa(mio articolo MiFid:un aiuto ai risparmiatori?)

-inducements (problematiche connesse al dover dichiarare tutte le commissioni percepite-vedi fondi distribuiti)

-conflitti di interesse (problematiche connesse alla distribuzione di prodotti della casa,"consigli" personalizzati di azioni magari collocate dallo stesso gruppo)

-consulenza e necessità di implementare le strutture con servizi di advisory (scelta se intrapredere la "via" della consulenza remunerata o no)

-redazione di un documento di execution policy e obbligo comunque di revisione temporale

-inserimento della funzione di responsabile della compliance

-ampliamento dell'offerta di prodotti di case di investimento(fondi collettivi) nell'ambito della miglior offerta globale alla clientela .

"Via libera" del Consiglio dei Ministri per la MiFid


Finalmente l'ufficialità;il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 30 Agosto l'approvazione e il recepimento della MiFid evitando così una procedura d'infrazione da parte della Comunità Economica Europea.E' importante che il recepimento sia stato "integrale" nella sua totalità ,anche a costo di qualche perplessità "nazionalistica",in quanto ci avvicina sempre di più a una "visione" europeista dei mercati finanziari.Questo non toglie un pò di "apprensione" per gli addetti ai lavori per l'aspetto prettamente operativo cioè l'emanazione dei regolamenti attuativi da parte della Consob e della Banca d'Italia . Ulteriore "curiosità"arriva dalle norme transitorie che dovranno essere chiarite in maniera definitiva con decreti attuativi del Ministero dell'Economia(termine ultimo 30 giugno 2008), in particolare sarà importante valutare i criteri per l'iscrizione all'albo dei consulenti e capire se i professionisti attuali(operativi in forma transitoria fino al 30 giugno 2008) potranno continuare a esercitare la loro professione in forma individuale dopo tale scadenza(mentre per le sim di consulenza è stato fissato il limite di capitale proprio di 120.000 euro) e con eventuali garanzie per la clientela(polizze individuali di responsabilità civile).

venerdì 31 agosto 2007

Esercitazione sulla MiFid:esempio di scheda prodotto



Una delle caratteristiche della MiFid è quella di fornire una chiara "lettura" al cliente delle caratteristiche del titolo oggetto di un eventuale acquisto.E' il famoso discorso della trasparenza e dell'informativa al cliente(in questo caso pre trade)in quanto devono essere chiaramente illustrate le caratteristiche e anche le principali componenti di rischio.A titolo esemplificativo provo a esercitarmi con dei dati che sono frutto della fantasia, ma che "simulano"una scheda prodotto fornita da un ipotetico mercato di quotazione Mtf.
Termini dell'emissione
Emittente : Total bank N.V
Settore : Bancario
Rating : Moody's :Aa2; S&P AA- ;Fitch: AA-
Codice Isin: XS00546767893
Ammontare: eur 1.000.000.000
Valuta : eur
Data di godimento: 20.11.2002
Data di scadenza : 20.11.2012
Prezzo di emissione: 99,806
Taglio minimo: eur 1.000
Modalità di rimborso: in un unica soluzione alla scadenza al prezzo pari al 100% del nominale
Cedola lorda: 3,75%
Frequenza cedola: Annuale
Data di stacco prima cedola: 20.11.2003
Base di calcolo: Act/Act
Regime fiscale: Ritenuta 12,50%
Principali mercati di negoziazione: Bonds Mtf,Borsa di Francoforte,Euronext-Amsterdam
Market maker: Banca Globale Italia, Bank Mitctet
Componenti principali di rischio
Rischio di tasso d'interesse:.........
Rischio emittente:.........................