domenica 17 febbraio 2008

Internalizzazione ,SSO e MIFid


Il problema dell'internalizzazione per gli ex SSO di piccole dimensioni stà volgendo alla data "cruciale" del 31 marzo 2008 termine ultimo per la proroga del vecchio regime; dopo di questa data questi SSO dovranno decidere se diventare internalizzatori a tutti gli effetti(facendo richiesta prima di tale data a Consob) o continuare a svolgere tale attività in conto proprietà.
La risposta ,dopo lunghe consultazioni, orienterebbe di fatto la massima libertà di scelta a patto di non diminuire il "grado" di trasparenza che tali strutture avevano con la "vecchia" normativa. Lo scopo è quello di garantire una sorta di continuità per la clientela retail nel vedere svolgere tali negoziazioni di titoli(per la gran parte "branded").

domenica 10 febbraio 2008

MTF : HI MTF


Hi-Mtf Sim S.p.A. organizza e gestisce Hi- Mtf, un Multilateral Trading Facilities: mercato per la negoziazione di strumenti finanziari.L'iniziativa è stata promossa da Centrosim, dall'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, da ICCREA Banca e da Banca Aletti & C.- Gruppo Banco Popolare, che sono gli azionisti di Hi-Mtf Sim, ciascuno con il 25% del capitale sociale. Hi-Mtf è un mercato "multicontribuito" con un numero di titoli quotati elevato (Titoli di stato esteri, Obbligazioni corporate, Obbligazioni bancarie di largo mercato e Obbligazioni strutturate).La tipologia del mercato è "Quote-driven" ed i contratti si concludono "applicando" le proposte dei Market Makers.Oltre ad essi il mercato identifica come altra figura negoziale istituzionale gli Aderenti Diretti che veicolano sul mercato gli ordini ricevuti dalla propria clientela.
Multilateral trading facilities
Mic code HMTF
Sito web: http://www.himtf.com/
country code IT Autority: Consob
Strumenti negoziati: 290 obbligazioni
trading hours: 8.55 am - 5.00 pm
Esempio obbligazione quotata
GE CAPITAL CORP TV eur 22/02/16
Volume giornata 8/2/2008sul titolo GE TV 2016= 1.010.000 eur

lunedì 4 febbraio 2008

MiFid: fuga dalle GPF?


La direttiva MiFid ha impattato negativamente un settore in particolare del risparmio gestito e cioè le GPF(gestioni patrimoniali in fondi).Spieghiamo velocemente il perchè.
Il motivo è molto semplice, in quanto le banche le istituzioni finanziarie (banche in primis)non possono più incassare le retrocessioni legate alle GPF in quanto gli inducements ,secondo la MiFid, non sono più giustificabili(particolarmente in questo caso nel quale non c'è "valore aggiunto"). Il fenomeno di fuga dai fondi è perciò "amplificato" non solo dalla sfiducia dei risparmiatori in base ai risultati ottenuti dai vari gestori, ma dalle problematiche di consulenza post vendita e in particolare dal deflusso continuo derivante dalle GPF "smontate".

giovedì 31 gennaio 2008

MiFid: piattaforme online per distribuzione fondi?







E’ apparsa la notizia sui maggiori quotidiani nazionali ,di uno studio Consob circa la possibilità di superare la crisi del risparmio gestito in Italia e "svincolare” l’offerta alla sportello ,tramite piattaforme di negoziazione dei fondi comuni stessi. Questo in virtù della MiFid e della nuova “via distributiva” in atto con lo sviluppo dell’”architettura aperta” dei fondi(offerta multimarca da parte delle reti bancarie).

Consob delinea la “strada da seguire” e le problematiche “tecniche” da superare .Di seguito un piccolo “estratto” introduttivo del “Quaderno di Finanza Consob”(scaricabile dal sito http://www.consob.it/ ). Consigliamo la lettura integrale del documento in quanto molto esaustivo al fine di un miglioramento globale dell’offerta del risparmio gestito in Italia.


“....Lo sviluppo di uno scenario competitivo, caratterizzato da un’offerta di prodotti e serviziampia e diversificata, risulta premessa indispensabile per creare le condizioni di mercato atte a soddisfare pienamente le differenti esigenze della clientela. Un primo passo in tal senso potrebbe essere compiuto attraverso l’eliminazione di alcune imperfezioni “normative” che ostacolano il concreto sviluppo di canali distributivi indipendenti, quali le piattaforme telematiche. In particolare, il completamento del processo di dematerializzazione delle quote dei fondi comuni, ad oggi in regime di accentramento solo su base volontaria, consentirebbe la riduzione dei costi di transazione connessi alla trasferimento delle quote di fondi tra diversi intermediari, a vantaggio della contendibilità del mercato della distribuzione.Il lavoro assume la veste di un discussion paper la cui finalità è quella di indurre elementi di riflessione circa gli sviluppi prospettici delle strategie di business del settore e raccogliere indicazioni inerenti ai costi e ai benefici connessi alla possibiledematerializzazione delle quote dei fondi.”

venerdì 25 gennaio 2008

Comunicazione interpretativa del regolamento di Consob/MiFid


Ci sono pervenuti alcuni quesiti riguardo la recente comunicazione interpretativa del regolamento di Consob.Ci sembra interessante segnalare la problematica relativa al “passaggio” da un SSO inerente a contrattazioni su azioni NON quotate sui mercati regolamentati(esempio azioni proprie di una istituzione bancaria che NON è quotata sui mercati regolamentari)a un’attività “MiFid” compliance.

Dice Consob:
”........In via generale, si osserva che quanto previsto dal Regolamento Consob n. 16191 in materia di mercati e nel testo della comunicazione in parola rappresenta quanto specificatamente previsto dalla MiFID e dal regolamento comunitario n. 1287/2006. Come noto, la definizione di internalizzatore sistematico non contiene riferimenti relativi all’oggetto (strumento finanziario)dell’attività svolta dal soggetto abilitato. Gli elementi identificativi dell’attività di internalizzazione sistematica trovano pertanto applicazione sia al mondo delle azioni sia all’attività avente ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni.
Ciò detto, si riconoscono le difficoltà operative – dovute alla genericità dei requisiti - insite nella valutazione richiesta ai soggetti abilitati per la riconducibilità della propria attività a quella di internalizzazione sistematica. Rileva, tuttavia, ricordare come l’attività di internalizzazione sistematica per essere identificata come tale richieda la contemporanea presenza delle condizioni relative: i) al ruolo commerciale importante; ii) all’esistenza e conduzione in base a regole e procedure non discrezionali; iii) allo svolgimento da parte di personale o mediante sistema tecnico automatizzato destinato a tale attività, indipendentemente dal fatto che il personale o il sistema in questione siano utilizzati esclusivamente a tale scopo; iv) all’accessibilità ai clienti su base regolare e continua........
..... Osservazione
ABI ed Assiom hanno evidenziato l’opportunità di circoscrivere il fattore identificativo dell’attività di internalizzazione sistematica legato al “ruolo commerciale rilevante”, anche in relazione all’operatività per conto proprio dell’intermediario condotta nei confronti della propria clientela su strumenti finanziari non azionari di propria emissione. A tale riguardo, viene evidenziato come l’attività di mercato secondario di riacquisto di emissioni obbligazionarie proprie non debba ricadere nelle attività aventi un ruolo commerciale rilevante per evitare che gli intermediari – nel timore di doversi dichiarare internalizzatore sistematico – abbandoni tale tipo di attività di servizio nei confronti della clientela che ha acquistato emissioni cosiddette
“branded”. Viene richiesto, pertanto, che venga mantenuto un regime di trasparenza postnegoziazione in linea con quello delineato nella Comunicazione Consob n. 14035 del 17 aprile.

Ci sembra chiaro che NON viene fatta alcuna distinzione tra azioni e non ,fermo restando che venga mantenuta la trasparenza postnegoziazione in linea con la comunicazione Consob n.14035 (SSO).In sostanza dopo il 31 marzo ogni SSO(che cesserà di esistere “come definizione di sistema di scambi organizzati”)avrà facoltà di continuare la propria operatività nelle vesti o di internalizzatore sistematico(con comunicazione a Consob entro il 31 marzo) o come conto proprio normale (con trasparenza uguale ripeto a quello che avveniva prima-in questo caso però la MiFid parla anche di conflitto di interessi per cui ci appare una scelta NON ottimale-)o come facente parte di un MTF.

martedì 22 gennaio 2008

MiFid: Notizie da Forex di Bari del 19-20 gennaio.


Il convegno Forex del 19 e 20 gennaio ,al di fuori di considerazioni di mercato(subprime,crisi borse ,crisi risparmio gestito) è stato un’opportunità per verificare la situazione delle banche e istituzioni finanziarie italiane dello “stato dell’arte” post Mifid. Di particolare importanza il parere del direttore generale dell’Abi Giuseppe Zadra che ha spiegato il punto di vista delle banche. Secondo questa autorevole opinione “il sistema Italia” è caratterizzato da una grossa presenza del retail e da una minore esposizione generale della clientela verso il risparmio gestito rispetto realtà europee. Questo pone il problema sull’educazione allo sportello(e alla relativa contrattualistica da sottoporre alla clientela stessa). Di non facile risoluzione invece la “questione” della best execution per prodotti privi di una pluralità di sedi di esecuzione, ma crediamo(noi della redazione di www.mifidnews.blogspot.com) che questo sia un problema di tutti gli aderenti alla MiFid non solo in ambito nazionale.

venerdì 18 gennaio 2008

Articolo 34 del d.16191 (mercati)



Talvolta il nostro compito è quello di segnalare dei dubbi regolamentare(o meglio interpretativi). Riprendiamo l'articolo 34 del d.16191:

Art. 34(Requisiti di trasparenza post-negoziazione per i soggetti abilitati)
1. I soggetti abilitati, per le operazioni che hanno concluso, rendono pubbliche le seguenti informazioni:
a) giorno e ora di negoziazione;
b) identificativo dello strumento finanziario;
c) prezzo e quantità dell’operazione conclusa.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 si applicano alle operazioni:
a) concluse al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un internalizzatore sistematico, su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati italiani, diversi dalle azioni;
b) con un controvalore inferiore o pari a 500.000 euro.
3. Per le operazioni che eccedono la soglia indicata al comma 2, lettera b), i soggetti abilitati rendono pubbliche almeno le informazioni relative al giorno e all’ora di negoziazione, all’identificativo dello strumento finanziario e al prezzo nonché l’indicazione che si tratta di un’operazione al di sopra della soglia di cui al comma 2, lettera b).
4. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate con riferimento a ciascuna operazione entro la fine del giorno lavorativo seguente a quello in cui l’operazione è stata conclusa. Esse sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.
5. Si applicano il comma 5 dell’articolo 29 ed i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 30.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli scambi all’ingrosso di titoli di Stato.

La domanda che si pone è la seguente: cosa si intende per scambi all'ingrosso di titoli di stato?

Si intende il mercato Mts in quanto è un mercato regolamentato (vedi lista mercati regolamentati http://www.cesr.eu/). La precisazione di "scambi all'ingrosso di titoli di stato" è "rafforzativa" del concetto che tali norme non si devono applicare per operazioni fatte su Mts in quanto ricordiamo essere un mercato regolamentato a tutti gli effetti(vedi sito http://www.cesr.eu/). Inoltre se un titolo di stato(per esempio) viene acquistato per un importo superiore a 500.000 euro e su una piattaforma OTC(esempio su un broker su Bloomberg),in base al comma b, non deve essere fatta la segnalazione.

giovedì 10 gennaio 2008

Aim (Alternative investment market)



La fusione tra Borsa Italiana e London Stock Exchange ha aperto nuovi scenari in ambito europeo . Un'indiscrezione stà scuotendo la comunità finanziaria italiana e cioè la possibilità che venga "importato" il "market model" per l'ingresso di un Aim (alternative investment market) anche in Italia. La notizia parrebbe positiva,visto il notevole successo di questo mercato dedicato a piccole e medie imprese a Londra ,ma esistono due problemi fondamentali:

-il primo è di origine "nazionalistica", in quanto con l'inizio della MiFid esiste già l'iniziativa del Mac(mercato alternativo di capitale) appena sorto su iniziativa di Borsa Italiana (perchè "importare" un concorrente diretto(o un "clone")??

-il secondo riguarda una motivazione ancora più grande:nell'Aim sono gli stessi broker che "vigilano",in una sorta di autoregolamentazione",e si fanno carico del rispetto dei requisiti degli standard minimi per la quotazione delle aziende stesse. In Italia , l'autorità competente per dare il via libera all'ingresso e autorizzazione dell'"aim italiano", vuole essere certa che siano rispettati tutti i principi regolamentari ed etici tali da garantire la protezione degli investitori.

sabato 5 gennaio 2008

MTF : AKTIETORGET

AKTIETORGET




AktieTorget è un Market Place elettronico (SAKESS) dove vengono trattate azioni ad alto potenziale di crescita. Il sistema è affiliato al Norex Stock Exchange di Stoccolma.E' un sistema caratterizzato da alta tecnologia ,unito a bassi costi e facilità di tempistica in caso di quotazione, ma è regolamentato e supervisionato dalla Swedish Financial Autority (e ovviamente dalle "regole" comunitarie in ambito MiFid). AktieTorget è diventato ,a partire dal 1 Novembre 2007, un MTF (multilateraltrading facilities).

Multilateral trading facilities

Mic code XSAT

Sito web: http://www.aktietorget.se/

country code SE Autority: Finansinspektionen

Strumenti negoziati: 100 azioni

trading hours: 9.20 am - 5.20 pm

Esempio azione quotata

XRF Analytical B

Azienda specializzata in software elettronico

Volume giornata (n.azioni trattate): 27.500

martedì 1 gennaio 2008

MiFid :eliminata la tassa sui contratti



Usando una terminologia motoristica, il Governo ha approvato al “fotofinish”(in data 28 dicembre 2007) l’abolizione della tassa sui contratti come richiesto dalla MiFid ; come già ampiamente sviluppato su questo blog la presenza di tale tassa rendeva inefficace lo “spirito” della MiFid infatti creava una disparità di trattamento tra contratti conclusi su uno stesso titolo sui mercati regolamentati(esente dalla tassa)e trattato su altri mercati(internalizzatori/mtf) dove veniva inclusa tale tassazione. La “fortuna”,se vogliamo definirla tale, è che allo stato attuale vi sono pochissime sedi dove(vedi www.cesr.com - lista internalizzatori e mtf) vengono quotate alternativamente azioni italiane (quotate da Borsa Italia) e la casistica è perciò praticamente inesistente .Rimane comunque la considerazione che in due mesi (partenza 1 novembre della MiFid) si è comunque vissuta una situazione paradossale dal punto di vista normativo e non per “colpa” né dei risparmiatori,né degli speculatori né delle banche e con una riduzione del gettito fiscale modesta rispetto al passato(circa 2,7 milioni di euro) .