mercoledì 25 luglio 2007

Niente deroghe per la Mifid: 1 Novembre



Era chiaro: nessuna deroga alla data di partenza della Mifid cioè 1 novembre 2007. La priorità temporale è stata ribadita dai rappresentanti Consob in audizione alla Commissione Finanze della Camera come imprescindibile in un processo di armonizzazione finanziaria europea. E' importante, a tale fine,che l'esito delle consultazioni pubblico dei regolamenti Consob ,si esaurisca in tempo utile (15 settembre). Il "conto alla rovescia" è avviato, ma proprio ieri in analoga ,ma separata audizione alla Camera i rappresentanti di Assosim hanno sollevato due importanti problemi nell'ambito del recepimento della Mifid:

-l'inversione dell'onere della prova,secondo Mifid a carico degli intermediari, nelle controversie con gli investitori ;questo potrebbe innescare cause da parte dei clienti senza dover provare gli elementi a fondamento della stessa.Questo rischio repurtazionale potrebbe riperquotersi sulla stabilità delle strutture nazionali di investimento

-l'eliminazione della tassa sui contratti fuori borsa che discriminerebbe le sedi di negoziazione differenti dai mercati regolamentati(Mtf internalizzatori)

Rimane un ultimo periodo di "respiro" al fine del recepimento effettivo della normativa;la direttiva concede agli intermediari 9 mesi dalla data d'inizio della Mifid per l'adeguamento dei contratti e la produzione di documentazione per cui la data finale e improrogabile sarà quella del 31 marzo 2008. Una cosa è certa;non bisogna lasciarsi fuorviare da questa "pseudo proroga" tecnica perchè gli operatori esteri ,da indiscrezioni, sono già pronti all'ingresso del 1 novembre e il rischio competitivo per le aziende nazionali è molto concreto.

lunedì 23 luglio 2007

Documento di consultazione Consob sulla Mifid



Venerdì 20 luglio è stato un giorno importante verso il cammino di avvicinamento alla Mifid;infatti il regolatore nazionale(Consob) ha pubblicato due documenti di consultazione contenenti una parte delle regole di recepimento della direttiva stessa. Le novità sono molte ma la più"eclatante" ,anche se parzialmente attesa ,riguarda l'estensione,anche se parziale, della trasparenza pre e post trade dei mercati obbligazionari così come lo è gia sui mercati azionari. Questa importante novità segna una differenzazione rispetto agli altri paesi comunitari ,ma segue la logica di un mercato italiano molto esteso e già ben regolamentato(MOT,Tlx).Era difficile aspettarsi un ritorno al passato con una diminuzione di trasparenza, ma comunque è stato un atto importante del regolatore nazionale nei confronti dei risparmiatori italiani. Da questa situazione potrebbero "muoversi" strategie importanti nel campo della negoziazione titoli obbligazionari con l'allargamento di nuove venues(Mtf) di derivazione italiana. Un altro punto particolarmente importante è stato quello riguardante gli inducements(incentivi) dei quali ampliamente trattati dal blog e dalla newsletter.La Consob ha mantenuto la struttura originale della direttiva, ma in una nota di commento ha suggerito in maniera chiara la tesi della forma di distribuzione dell'"architettura aperta" motivandola con "la qualità del servizio aumenta se il distributore si impegna contrattualmente nei confronti del cliente con una scelta di un più ampio set di prodotti disponibili sul mercato"(architettura aperta) "o nella assistenza post vendita"(consulenza); un "passaggio" chiaro e esemplificativo di come si evolverà l'industria della distribuzione del risparmio gestito in Italia.

venerdì 20 luglio 2007

Compliance nella Mifid- Esempio



Riprendiamo ,per un momento, i concetti fondamentali che chiariscono la funzione Compliance all'interno della Mifid.

La funzione di "controllo della conformità" deve avere le seguenti caratteristiche (art. 6,comma 3):deve disporre dell'autorità,delle risorse e delle competenze necessarie ed avere adeguato accesso alle informazioni pertinenti;deve esserne nominato un responsabile;deve esserne garantita l'obiettività. I compiti: controllare e valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure e delle misure e delle procedure messe in atto dall'impresa di investimento e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze negli obblighi suddetti,controllo generale della conformità alle norme nella totale indipendenza.

Ora riprenderei un paragrafo di articolo recentissimo .....Corriere della Sera:

"Tra le principali riserve di Bankitalia ci sarebbero quelle relative alla mancanza di controlli interni e di una struttura di risk management adeguata per una banca..." ... si parla del "caso Banca Italease".

Il punto è a parere mio questo: il caso Italease è soltanto e purtroppo l'ultimo di una lunga serie dove le strutture di controllo esistevano ma non hanno funzionato.Proviamo ora a riassumere le responsabilità organiche e le motivazioni,che si suppongono ,non hanno funzionato.

Risk management(????), auditing interno(???), società di revisione esterna (??????); la domanda a questo punto sorge spontanea: ma una funzione di compliance interna a una banca avrebbe potuto in qualche modo scongiurare una totale NON conformità alle norme?Qual'è il grado di indipendenza rispetto alle gerarchie interne?In ogni caso la funzione di compliance deve riferire all'amministratore delegato o a chi per esso e anche se dotata di autonomia comunque il tutto si può"incagliare" da qualche parte...(per i "malpensanti"). Non sarebbe meglio già definire un'autonomia funzionale terza della funzione di Compliance(già contemplata per le strutture bancarie minori) per esempio di un'associazione di categoria(bancaria) o a capo della capogruppo bancaria? La paura di un rischio reputazionale a "macchia d'olio" non porterebbe a un eventuale e più tempestiva denuncia di pericolose carenze funzionali? Spero di avere "solleticato" il vostro interesse e la voglia di commentare queste ipotesi.....

lunedì 16 luglio 2007

Inducement e collocamenti obbligazionari



La nuova direttiva Mifid con riferimento all'inducement,cioè gli incentivi pagati all'intermediario da un soggetto diverso dal cliente, pone dei seri interrogativi sull'operatività dei collocamenti(in particolare modo obbligazionari)e le loro implicazioni "a cascata" sulle gestioni e negoziazione titoli.Facciamo un esempio:

ATTUALMENTE(pre Mifid) un collocamento di un titolo obbligazionario o simile(famosi certificates) rende in termini di commisssioni di collocamento dal soggetto "collocatore" al venditore(banca o sim) una percentuale dal 3% in giù a seconda della struttura sottostante. E' facilmente intuibile che tali commissioni sono diventate fondamentali sotto il profilo economico delle strutture di investimento e si "ribaltano" negativamente sul pricing futuro del cliente.In parole povere la clientela dovrà aspettare un certo periodo di tempo per vedere recuperata il "gap" negativo iniziale dei tre o meno punti percentuali;se è fortunata(la clientela) dall'avverarsi della propria scommessa finanziaria tale tempo diminuirà.

IN FUTURO la Mifid interpreta che le commissioni percepite dall'intermediario" fuori" dalla relazione con il cliente DEVONO essere espressamente comunicate al cliente stesso e DEVONO migliorare il servizio reso.In caso contrario saranno vietate. Già il fatto della pubblicazione dovrebbe portare a una riduzione di comportamento perchè potrebbe rivelarsi un danno d'immagine dell'investitore nei confronti del cliente stesso.E' chiaro il messaggio del legislatore:si costringe l'intermediario a una maggiore trasparenza iniziale di comportamento tale da prevenire (dopo) situazioni che possano pregiudicare il risultato dell'investimento finale del cliente(che difficilmente recepisce immediatamente cosa stà acquistando).

domenica 8 luglio 2007

Gestioni patrimoniali e Mifid






Tra le novità apportate recentemente dal decreto legge di recepimento della Mifid e di modifica del Tuf,ricopre particolare importanta la materia "gestioni di portafogli": a livello di descrizione è stata cancellata la differenzazione tra gestione di portafogli individuali e collettivi e ,art.24 del "nuovo" Tuf, è stata eliminata la necessarietà della forma scritta per la redazione di un contratto di gestione!.Tutto questo appare un pò strano ,anche se la "deregulation" della Mifid è evidente, in quanto immagino una "confusione" per gli operatori finanziari all'atto della stipula,anche verbale, del contratto stesso. Forse "vige" una forma post contrattuale di silenzio assenso nel caso del cliente che riceve successivamente rendiconti di gestione(che rimangono ovviamente obbligatori e più dettagliati rispetto al passato) e non si oppone rendendo "tacita" l'accettazione della gestione stessa. Il punto sicuramente più difficile riguarda la gestione in fondi: per norme di conflitto di interessi, best execution, retrocessioni delle società di gestione-sgr-alle stesse sim/banche di gestione diventa tutto un pò più complicato; superata il "nodo" iniziale che sembrava vietare ogni forma di retrocessione, diventa comunque importante selezionare le "case prodotto" di fondi in base a molti criteri cioè sicuramente qualitativi (performance passate), ma anche in termini di costi. Risulta superabile un discorso di caricamento commissioniale forse "intraprendendo" una delle poche strade concesse dalla Mifid cioè l'attività di consulenza in quanto potrebbe essere un valore aggiunto che và a sopperire un minor guadagno in termini commisssionali delle gestioni(minor introito derivante da politiche meno aggressive in termine di ritorno commisssionale dai fondi sottostanti in quanto vengono selezionati NON per motivazioni prettamente commerciali ma di costi/rendimenti per il cliente). Anche per il gestore stesso vige il discorso di execution policy degli ordini e di revisione post di garanzia di esecuzione migliore del broker scelto. Rimane una considerazione da fare:nella gestione patrimoniale in fondi, una banca che svolga attività di distribuzione o assemblaggio di prodotti di risparmio gestito potrebbe essere penalizzata dalla Mifid stessa.








sabato 7 luglio 2007

Mifid e opportunità di business





Il passaporto unico "apre" la negoziazione di strumenti finanziari a operatori locali(in ambito comunitario) e crea opportunità di business e di concorrenza tra trading venues. Con riferimento all'allegato 1 (elenco dei servizi delle attività e degli strumenti finanziari)sezione C(strumenti finanziari) riportiamo testualmente la classificazione completa di tali prodotti :valori mobiliari,strumenti di mercato monetario,quote di organismi di investimento collettivo,derivati,opzioni,indici,valute,futures,swaps,contratti finanziari con trasferimento di rischio di credito,contratti finanziari differenziali,contratti su variazione climatiche e molti altri.
Questa spiegazione "accademica",nel giorno dopo dell'approvazione(finalmente) da parte del consiglio dei ministri del decreto legge di recepimento della Mifid, impone una spiegazione su quello che potrebbe avvenire dal 1 Novembre 2007;molti "outsiders" esteri potrebbero operare sul territorio italiano(e viceversa) previa segnalazione all'autority del paese di origine e autorizzazione (semi implicita)di quello "ospitante". Potremmo immaginare per esempio una "spred betting company" inglese approfittare della Mifid per operare(online) anche su territorio italiano senza necessità di avere una branch in loco. Oppure una sim online italiana potrebbe operare per esempio in Germania (dove c'è una forte componente italiana) nella contrattazione e consulenza su azioni italiane. E' uno scenario verosimile? Teoricamente si, ma aspettiamo i regolamenti attuativi della Consob per avere maggiore chiarezza(con fiduciosa speranza).

mercoledì 4 luglio 2007

Mifid e diritti delle imprese di investimento


L’articolo 31 della Mifid cita testualmente “Libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento”; in pratica gli Stati Membri assicurano che qualsiasi impresa di investimento autorizzata e sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti di un altro stato membro possa liberamente prestare servizi e/o svolgere attività purché tali servizi siano coperti dall’autorizzazione.
Importante è la conseguenza di tale norma: un’ impresa di investimento che desideri prestare servizi o esercitare attività sul territorio di un altro stato membro per la prima volta deve comunicare preventivamente le seguenti informazioni all’autorità del suo stato d’origine.In particolare deve specificare:
-lo stato membro nel quale intende operare
-un programma di attività che indichi in particolare i servizi che intende prestare.
Identico “iter” autorizzativo ,completo però di indirizzo dello stato membro in cui si vuole operare e delle persone responsabili della gestione della succursale, è valido nel caso di stabilimento permanente di succursali estere(art. 32). Questa breve digressione normativa è esemplificativa del concetto di single passport tanto caro ai legislatori comunitari nell’ambito del vero “spirito” della Mifid cioè unico passaporto alle contrattazioni negli stati membri,cooperazione ispettiva e di vigilanza tra autorità,possibilità per la clientela di usufruire di servizi più completi,concorrenziali e meno onerosi.



Mtf italiani nella Mifid- regolamenti


Tra varie indiscrezioni giornalistiche, appare significativo riassumere quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo del regolamento attuativo delle autorità italiane Mifid riguardante gli Mtf (sistemi multilaterali di negoziazione). In particolare , all’atto della costituzione di un Mtf, i partecipanti stessi devono comunicare a Consob, la compagine azionaria e l’autorità stessa ha tempo 90 giorni dalla comunicazione per opporsi a eventuali soggetti azionisti che possono pregiudicare il corretto funzionamento del mercato. E’ importante ricordare che Consob si occuperà di trasparenza,correttezza di comportamento,vigilanza nei servizi di investimento e controllo su incentivi(fondi)e conflitti di interessi. Banca d’Italia sarà preposta alla idoneità organizzativa dei soggetti e a tutti gli aspetti amministrativi e contabili. Sempre riguardo al funzionamento degli Mtf la Consob deciderà sull’ammissione e sospensione di strumenti finanziari negoziati sugli Mtf multilaterali.Altrettanto importante sarà il ruolo di controllo che la Consob eserciterà sulla trasparenza pre e post negoziazione ,e a tal riguardo, verrà comunicato un regolamento “ad hoc” tale a facilitare il consolidamento delle informazioni pubbliche pre e post trade e a eliminare eventuali ostacoli che ne impediscano l’informazione “capillare” al pubblico.