martedì 29 maggio 2007

Mifid e transaction reporting



La Mifid introduce alcuni aspetti innovativi sotto l'aspetto della reportistica post-trading in particolare:

-le imprese di investimento devono comunicare all'autorità competente del proprio paese d'origine,il più velocemente possibile, i dettagli delle operazioni che hanno effettuato su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato europeo e anche per le operazioni fuori mercato.

-le informazioni possono avvenire tramite diversi canali e cioè una comunicazione diretta dall'impresa di investimento all'autorità competente;una comunicazione di un soggetto terzo che agisce per conto dell'impresa di investimento;un sistema di confronto degli ordini e di notifica approvato dall'autorità competente(trade matching system);il mercato regolamentato o Mtf presso il quale si è conclusa l'operazione.

Per quanto riguarda i metodi e le procedure si è stabilito(art.12 del regolamento Ce direttiva 2004)che le comunicazioni delle operazioni relative a strumenti finanziari siano effettuate in formato elettronico con garanzie precise in termini di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni ,di misure di autenticazione firme e di misure precauzionali di back up in caso di guasti.La Consob con comunicazione in data 24 maggio 2007 , vuole "censire" i sistemi di confronto e di notifica degli ordini tramite un elenco dei suddetti canali che dovranno superare test di verifica funzionale da parte dell'autorità stessa.Le informazioni ,relative a varie funzionalità di tali sistemi di notifica, dovranno pervenire entro e non oltre il 20 di giugno p.v .

E', finalmente, il primo step ufficiale(e pratico) delle autorità competenti al fine del recepimento della Mifid !

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